Gli ufficiali giudiziari, a norma dell’art. 106 d. P. R. 15 dicembre 1959 n° 1229, possono notificare a mezzo posta atti del proprio ministero a persone residenti o domiciliate nella loro circoscrizione territoriale, mentre sono competenti a notificare nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l’atto riguarda un procedimento che risulti essere di competenza dell’autorità giudiziaria al quale gli ufficiali stessi sono (...)