In materia di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall’Amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro. Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi fuori delle materie di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c), nn. da 1 a 7, conservate al diritto pubblico a norma del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 1, e, poi, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1. Quindi, anche gli atti di "autotutela" che l’Amministrazione adotta (nella specie per conformare la propria azione alle regole poste dalla legge sulla durata degli incarichi di svolgimento delle mansioni superiori), sono atti di diritto privato.