Nel caso in esame risulta che solo l’originale del pignoramento e la sua copia ad uso trascrizione sono sottoscritti dal difensore di controparte, mentre la copia notificata non è sottoscritta dal difensore stesso, il quale si è limitato in tale copia ad autenticare la procura conferita dal proprio cliente. La censura nella presente sentenza risulta infondata, in quanto si applica qui il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancanza della (...)