L’immediatezza della contestazione dell’addebito rispetto al momento della commissione, o della conoscenza, del fatto contestato - che è elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento disciplinare mirando ad assicurare al lavoratore un’adeguata possibilità di difesa nell’ambito della procedura prescritta dall’art.7 L. 20 maggio 1970 n. 300 in tema di sanzioni disciplinari - va valutata in senso relativo, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono far ritardare il momento della percezione o del definitivo accertamento dei fatti contestati, senza che per ciò solo sia dato ravvisare un’acquiescenza, almeno iniziale, del datore di lavoro rispetto alla mancanza del dipendente; l’accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.