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Giurisprudenza
CIVILE
Corte di Cassazione

Ricorso in Cassazione, atti in cancelleria se la PEC non viene indicata.

22.01.2015
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Ricorso in Cassazione, atti in cancelleria se la PEC non viene indicata.

Interpretando il disposto dell’art. 366, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione, la Suprema Corte, con sentenza 27 novembre 2014, n. 25215, ha precisato che, ai fini della obbligatoria adozione della forma telematica di notificazione, non è idoneo a soddisfare il requisito dell’indicazione dell’indirizzo della posta elettronica certificata nel ricorso per cassazione il riferimento alla P.E.C. fatto nell’intestazione del ricorso medesimo ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria. Ai sensi dell’art. 366, comma 2, cod. proc. civ. – nel testo introdotto dalla legge n. 183 del 2011, applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso notificato nel marzo 2013 – “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”. Ora, l’applicazione della citata disposizione, in sede di valutazione della censura di inammissibilità del controricorso, porta a concludere che la notificazione del medesimo può essere validamente effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione se manca l’elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e se questi non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata. La domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio consegue solo ove il difensore non abbia indicato l’indirizzo suddetto, mentre se tale indicazione sussiste la notificazione del controricorso deve essere effettuata nella forma telematica. Tanto premesso, non è idoneo a soddisfare il requisito dell’indicazione dell’indirizzo della posta elettronica certificata nel ricorso il riferimento della posta fatto nell’intestazione del ricorso medesimo – peraltro solo in riferimento ad uno dei difensori – ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria. Infatti, mentre l’indicazione della posta elettronica certificata senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo per il notificante di utilizzare la notificazione in forma telematica, non altrettanto può dirsi nel caso di inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni inviate dalla cancelleria. Lo ha stabilito la Suprema Corte in una recente decisione nella quale il giudice di legittimità ha ritenuto che il controricorso, notificato presso la cancelleria della Corte sul presupposto della sussistenza di entrambi i requisiti della mancata elezione di domicilio e della mancata indicazione della posta elettronica certificata, fosse da ritenere pienamente ammissibile.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 27 novembre 2014, n. 25215 (Pres. Finocchiaro - Rel. Carluccio)

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