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ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI – COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA DEL TERZO SULL’ESISTENZA DEL CREDITO – DECORRENZA DEL TERMINE PER L’OPPOSIZIONE AVVERSO L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE.

11.06.2014
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ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI – COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA DEL TERZO SULL’ESISTENZA DEL CREDITO – DECORRENZA DEL TERMINE PER L’OPPOSIZIONE AVVERSO L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE.

Nell’ipotesi di espropriazione presso terzi per la quale sia prevista la comunicazione a mezzo raccomandata del terzo circa l’esistenza del credito, e non la sua citazione in udienza per rendere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione decorre, per il terzo stesso, soltanto dal momento in cui questi abbia legale conoscenza del provvedimento.

Sentenza n. 11642 del 26 maggio 2014 (Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti, Relatore F.M. Cirillo

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