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CIVILE
Corte di Cassazione

Licenziamento ingiustificato, l’opzione del risarcimento preclude altre strade

12.06.2012
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Licenziamento ingiustificato, l’opzione del risarcimento preclude altre strade

Illegittimo il cumulo di risarcimenti da licenziamento quando il lavoratore si è avvalso del diritto d’opzione che consente in luogo del reintegro di percepire 15 mensilità calcolate sull’ammontare dell’ultima retribuzione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 8688/2012.

Il caso era quello di un dipendente licenziato prima della scadenza apposta al contatto a termine che poi di fronte all’offerta ricevuta dal datore di riprendere la prestazione - a seguito dell’invio di una lettera in cui eccepiva la nullità del contratto e la sua trasformazione a tempo indeterminato - si rifiutava di tornare a lavoro scegliendo l’opzione delle 15 mensilità prevista dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. A quel punto l’azienda lo licenziava nuovamente adducendo l’esistenza di una giusta causa.

Secondo la Corte “il rapporto si è sciolto per una convergente volontà delle parti” per cui il lavoratore “non può logicamente pretendere di cumulare il risarcimento derivante da un primo recesso ritenuto illegittimo con quello di un secondo licenziamento di cui assume a tempo stesso l’illegittimità per avere egli stesso ritualmente esercitato la facoltà riconosciuta dall’ordinamento di sostituire il diritto alla reintegrazione con l’indennità prevista”.