LISUG

Lisug, Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari

Sei in

Giurisprudenza
CIVILE
Corte di Cassazione

AGGIORNAMENTO - PIGNORAMENTO PRESSO RESIDENZA DEBITORE

12.04.2011
Invia questo articolo via email segnala ad un amico

AGGIORNAMENTO - PIGNORAMENTO PRESSO RESIDENZA DEBITORE

Al fine di proporre un argomento di studio e analisi ai colleghi tutti pubblichiamo in allegato la sentenza della Corte di Appello di Milano del 2005 fornendoci, se possibie, proposte e/o osservazioni in merito.


LA REDAZIONE


IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE » Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7222


B.G. e Z.A. hanno proposto opposizione di terzo al pignoramento eseguito dalla s.n.c. ****************** nei confronti del figlio M., pignoramento avente ad oggetto un appartamento e gli arredi pertinenziali, ove il figlio e la sua famiglia risultavano solo temporaneamente ospitati, rivendicandone la qualità di effettivi proprietari.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso, dichiarando nullo il pignoramento.

La sentenza fu impugnata dalla società opposta dinanzi alla corte di appello di Milano, la quale, nel rigettarne il gravame, osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

1) che il tardivo deposito di atti e documenti nel fascicolo di parte opponente, rispetto al termine di cui all’art. 169 c.p.c., comma 2, non ne precludeva, nella specie - essendo avvenuto entro il termine fissato per il deposito della comparsa conclusionale - l’esame da parte del giudice, trattandosi di termine non perentorio, volta che tale deposito, pur tardivo, non avrebbe impedito alla controparte di esaminarne il contenuto prima della stesura dell’eventuale memoria di replica;

2) che il carattere provvisorio e temporaneo della permanenza del debitore B.M. presso l’abitazione dei genitori in attesa di trasferirsi in altro appartamento del quale egli risultava promissario acquirente ben poteva essere oggetto di prova orale per testi, trattandosi di circostanza oggettivamente apprezzabile da un osservatore terzo;

3) che il concetto di "casa del debitore" funzionale all’utile esperimento dell’azione esecutiva era sì connotato dal carattere di stabilità, ma non poteva utilmente estendersi alla ipotesi di mera ospitalità e precarietà della permanenza del debitore, quale quella di specie, nella prospettiva di un trasloco certo sia pur non imminente;

4) che la documentazione prodotta con riguardo ai beni mobili presenti nell’appartamento dei genitori del debitore doveva ritenersi sufficiente a comprovarne la titolarità in capo ai ricorrenti in opposizione. La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla ************** con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi di gravame, oltre ad un quinto relativo alle spese.

Resistono con controricorso B.G. e Z.A..

IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE » Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7222

42 Kb
Sentenza n. 1635/2005 - Corte di Appello di Milano, III sez. civile

551.9 Kb