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Corte di Cassazione

Per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del D.Lgs. n. 165 del 2001 si riferisce.

25.11.2010
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Per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del D.Lgs. n. 165 del 2001 si riferisce.

Ma, nel sistema speciale della disciplina del lavoro pubblico contrattuale (il tasso di specialità è stato più volte posto in evidenza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: vedi in particolare, C. cost. nn. 313/1996; 309/1997, 89/2003, 199/2003), è proprio l’art. 2103 c.c., a non trovare applicazione nella parte in cui attribuisce rilievo ai fini dell’inquadramento alle mansioni svolte, che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art, 52, comma 1, periodo 2, non possono avere effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

Ne deriva l’erroneità dell’eventuale riferimento al disposto dell’art. 2103 c.c., ovvero degli artt. 2071 e 2095 c.c..

La giurisprudenza della Corte, infatti, afferma che la disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che costituisce lo "statuto" di tale rapporto di lavoro), il quale, dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti, attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato (Cass. 5 luglio 2005, n. 14193) Più specificamente, per il personale "contrattualizzato", il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione di cui all’art. 40, comma 1). E dunque, per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato e integrato, si riferisce (art. 30, comma 1 bis, quanto alla disciplina della mobilità; art. 34 bis, comma 1, quanto ai concorsi per l’assunzione); di conseguenza, il sistema di inquadramento per aree sostituisce quello per categorie, di cui all’art. 2095 c.c. (vedi Cass. S.u. 8 maggio 2006, n. 10419).

Conclusivamente, nello stabilire in sede di prima applicazione la collocazione in area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), di tutto il personale già inquadrato nella soppressa (OMISSIS) qualifica funzionale, senza alcuna distinzione o possibilità di deroga, il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998/2001, stipulato il (OMISSIS), non si è posto in contrasto con alcuna norma imperativa, nè è ravvisabile altra causa di nullità (art. 1418 c.c.), giacchè nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.

In questi sensi si è già espressa ripetutamente la giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte: sent. 19 dicembre 2008, n. 29829, con specifico riguardo alla contrattazione del comparto Ministeri.

Cass. civ. sez.un. 7-luglio-2010, n. 16038

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