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Intimazione sfratto - Perfezionamento notifica - Sottoscrizione avviso di ricevimento da parte del destinatario.

31.05.2010
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Intimazione sfratto - Perfezionamento notifica - Sottoscrizione avviso di ricevimento da parte del destinatario.

(Altalex, 29 aprile 2010. Nota di Manuela Rinaldi)


La sottoscrizione dell’avviso, quindi, perfeziona l’iter dello sfratto.

Così hanno stabilito i giudici della Suprema Corte nella recente sentenza 7809/2010, con cui è stato applicata la disciplina della notifica ex articolo 140 c.p.c., a seguito della sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 della Corte Costituzionale, in tema di nullità della notifica “se non si ha la prova della ricezione della raccomandata da parte del destinatario”.

Con la sopra citata sentenza della Corte costituzionale è stata dichiarata, infatti, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Il ricorrente era un cittadino nei confronti del quale era stato convalidato lo sfratto per morosità.

Sia in primo grado che in Corte d’Appello, i giudici avevano dato torto al ricorrente, basando il proprio convincimento sul fatto che “L’articolo 140 c.p.c. prevede, nei casi di irreperibilità del destinatario dell’atto o di rifiuto di ricevere la copia, che l’ufficiale giudiziario depositi copia del documento nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigga avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dia notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

Con la decisione della Corte costituzionale n. 3/2010, però, è stato giudicato illegittimo il sopra citato articolo 140 c.p.c.. Secondo la Consulta, tale disposizione, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, va a violare quelli che sono gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

I giudici di legittimità basano la propria decisione partendo da una considerazione di fatto, con l’esame dei “tempi della causa” e del successivo mutamento di sistema in seguito all’intervento della Corte Costituzionale.

Ossia rilevano che i colleghi della Corte d’appello avevano basato il proprio convincimento sul fatto che (al tempo della causa) “nessuna sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario era richiesta ai fini del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti”. Pertanto, nella ipotesi in oggetto, rimaneva a carico del destinatario l’onere della prova, di non aver ricevuto, cioè, l’intimazione di sfratto, per caso fortuito o per causa di forza maggiore.

Secondo la Corte di Cassazione, però, in base al “mutato sistema di notifica da parte della pronuncia della Corte Costituzionale” in seguito alla pronuncia di incostituzionalità dell’articolo 140 c.p.c. , le conclusioni a cui erano giunti i giudici d’appello non potevano essere più prese in considerazione e, quindi, seguite.

In pratica, poiché manca la sottoscrizione negli atti dell’avviso di ricevimento da parte del ricorrente, dovrà, per forza di cose, essere dichiarata la nullità della notificazione dell’intimazione di sfratto, con evidente e conseguente cassazione delle sentenze di primo e secondo grado, e quindi, rinvio al tribunale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 31 marzo 2010, n. 7809

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