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Giurisprudenza
CIVILE
Corte di Cassazione

Cambio di residenza del debitore e notifica del decreto ingiuntivo di pagamento fatta all’indirizzo della residenza precedente.

28.04.2008
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Cambio di residenza del debitore e notifica del decreto ingiuntivo di pagamento fatta all’indirizzo della residenza precedente.

- Con la Sentenza n. 1280/2008, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in materia di notifiche di decreti ingiuntivi, eliminando con ciò qualsiasi equivoco su ciò che è tenuto a fare un debitore nel caso in cui cambi residenza e la notifica del decreto ingiuntivo di pagamento sia stata fata all’indirizzo della residenza precedente. Il caso in esame riguarda la titolare di una azienda che proponeva opposizione avvero il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze per il pagamento di corrispettivi dovuti ad un’altra ditta. Il Tribunale di Firenze dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione tardiva e condannava l’opponente alle maggiori spese e la Corte Territoriale rigettava l’appello proposto dalla medesima opponente. Avverso la sentenza di appello, l’interessata ha promosso ricorso per Cassazione deducendo la nullità del decreto ingiuntivo, oggetto dell’opposizione tardiva da essa esperita, per essere stato lo stesso notificato in un Comune (Bagno a Ripoli), dove ella aveva avuto la residenza, dopo che la stessa in data precedente alla notifica aveva fissato la sua residenza nel Comune di Montelupo Fiorentino. A questo riguardo, la Corte ha precisato che l’art. 44 c.c., comma 1 stabilisce, che il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Ora, l’art. 31 disp. att. c.c., dispone che il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale e che nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. Tali norme del codice civile non risultano abrogate né espressamente né tacitamente dalla L. n. 1228 del 1954, sull’anagrafe della popolazione, come ha sostenuto la ricorrente. Il comune di residenza della persona, cioè del luogo della sua abituale dimora, anche ai fini della validità della notificazione è presuntivamente determinabile sulla scorta delle risultanze anagrafiche fino a prova contraria. Per giurisprudenza costante, la duplice dichiarazione al comune che si abbandona e al comune dove si intende fissare la nuova dimora abituale, cioè la nuova residenza, è necessaria per rendere opponibile ai terzi di buona fede di trasferimento della residenza.

Cassazione - Sezione seconda civile - sentenza 27 febbraio 2007 - 22 gennaio 2008, n. 1280 Presidente Pontorieri - Relatore De Julio Pm Golia - conforme - Ricorrente M. - Controricorrente Gestioni Servizi Aziendali di Mila Z. & C. Sas

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