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MOBBING

Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti

24.10.2007
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Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti

- Il datore di lavoro e’ ritenuto responsabile dei danni derivanti da mobbing se non esercita una adeguata vigilanza sul comportamento dei dipendenti. E’ quanto afferma la sezione lavoro della Corte di cassazione nella sentenza n. 16148 deposita lo scorso 20 agosto 2007.

Il comportamento omissivo e negligente dell’azienda, spiega la Cassazione, che nulla ha fatto per porre fine agli episodi delittuosi in danno del lavoratore posti in essere all’interno dell’agenzia ove lo stesso lavorava ed in chiara relazione con l’attivita’ di dirigenza della vittima, prescinde dalla identificazione degli autori materiali dei fatti e dalla condanna penale dei medesimi.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia per responsabilita’ contrattuale che per responsabilita’ extracontrattuale, , i Supremi giudici hanno confermato l’orientamento secondo cui il termine di prescrizione ex art. 2935 C.C. inizia a decorrere non gia’ dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l’altrui diritto, bensi’ dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass. n. 12666 del 2003, Cass. n. 9927 del 2000, Cass. n. 8845 del 1995, Cass. n. 3206 del 1989, Cass. n. 4532 del 1987).

CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 16148 - 20/08/2007

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