Con la sentenza, depositata il 30 aprile 2012, n. 6635/12 la Corte di Cassazione afferma la necessità, per le comunicazioni processuali fatte per posta elettronica, del riscontro da parte del destinatario con un atto di avvenuta ricezione, a pena di nullità. Secondo la Suprema Corte infatti, la mancata comunicazione elettronica nei termini di efficacia richiesti dal codice e dalla giurisprudenza comporta una violazione del principio del contraddittorio non sanabile.
“Secondo il costante (...)