Allorché l’ufficiale giudiziario debba notificare un atto ad una persona residente fuori della sua circoscrizione territoriale, la sua competenza è circoscritta, in virtù del disposto di cui all’art. 107, comma 2, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, agli atti relativi agli affari di competenza dell’autorità giudiziaria alla quale egli è addetto.
Tra questi devono ritenersi compresi i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze emesse dalla medesima autorità giudiziaria, la cui notifica (...)