Poiché, ai sensi dell’art. 678 co. 1 c.p.c., il sequestro va attuato nelle forme del pignoramento mobiliare, il giudice competente a trattare le questioni nascenti dalla attuazione della misura cautelare che non abbiano ad oggetto la revoca o la modifica della misura stessa, deve essere individuato in base alle stesse regole che sorreggono l’espropriazione forzata.
Un ringraziamento al dr. Franco Scialpi per la segnalazione (...)