Con il primo motivo è denunciata errata e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 2943 c.c., 95, 479, 480 c.p.c. e del d.lgs. 231/2002; il precetto deve precedere l’esecuzione; esso inoltre svolge la duplice funzione di atto di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione; l’art. 95 c.p.c. pone le spese del procedimento esecutivo a carico di chi subisce l’esecuzione, mentre il d.lgs. 231/2002 stabilisce che il debitore deve sopportare tutte le spese finalizzate al recupero del (...)