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SEZIONE - CONTABILITA’

03.05.2010
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SEZIONE - CONTABILITA’

Rubrica curata da Rocco Dimatteo - UNEP CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Autore: adriana.

Ho un part time del 18.8%, perchè mi assento a dicembre per alcuni giorni e dalla fine di luglio per tutto agosto, da dicembre sono in maternità a rischio, agosto corrisponderà al periodo di assenza obbligatoria, il mio dirigente mi sta pagando con una riduzione mensile del 18,8% come se tutti i mesi facessi un periodo di part time, ma così lederà i miei diritti, per esempio mia figlia di soli 4 anni è stata riconosciuta handicappata quindi ho diritto ai 3 gg, mensili ma con la sua applicazione anche nei mesi al 100% risulto in part time e ad agosto che sono assente per part time avrei 2 gg di permesso. Poi così non solo agosto me lo vuole pagare con la riduzione degli altri mesi, ma quindi anche i contributi figurativi che mi spettano per il periodo di assenza obbligatoria non verrebbero corrisposti. Cosa devo fare?

Autore: ROCCO DIMATTEO.

x ADRIANA:


Le modalità di pagamento sono esatte. Al momento della concessione del part/time, Adriana ha firmato un contratto nuovo che stabiliva un trattamento economico ridotto del 18,8% spalmato su dodici mensilità più tredicesima. E’ sbagliato non corrispondere la retribuzione nei periodi di part-time. La DMA prevede l’indicazione della percentuale di part-time e, quindi, deve essre presentata tutti i mesi con il trattamento ridotto. Se Adriana vuole evitare le modalità di retribuzione in atto deve revocare il part-time. Il Tesoro opera così. Saluti.

Autore: adriana.

Perchè gli altri uffici si comportano diversamente? Per esempio Milano? Quindi solo il trattamento economico è del 18%, non quello per il periodo di assenza obbligatoria?

Autore: Giuseppe Rizzo.

Mi dispiace dissentire con l’amico Rocco, ma il computo dello stipendio in regime di part time verticale deve essere effettuato in funzione dei giorni di presenza in servizio nel mese: dallo stipendio annuale bisogna sottrarre la percentuale di riduzione della prestazione lavorativa (lo stipendio si riduce della stessa percentuale), dividere il risultato per i giorni di presenza annuale (indicati anche nel PDG di concessione del part time) e moltiplicarlo nei singoli mesi per i giorni di presenza mensili. Nei mesi senza prestazione lavorativa non viene corrisposto alcun emolumento. La gratifica annuale sarà 1/12 della retribuzione annua ridotta come sopra. Posso garantire che il SPT del Tesoro opera in tal senso: nel mio ufficio ho un operatore in part time dal 15 giugno al 15 settembre, e nei mesi di luglio e agosto non percepisce stipendio. Anche il nostro Ministero è in sintonia: vedi risposta a quesito Ufficio III n. S/Inq.27902 del 15/12/2006 indirizzata alla Corte di Appello di Torino. I due sistemi sembrano coincidere se non ci sono assenze che comportano riduzione stipendiale (malattia per la sola ind. amm., scioper per tutte le voci). In quest’ultimo caso dividendo lo stipendio annuale in quote fisse per 12 mensilità alla fine dell’anno non ci sarebbe corrispondenza tra il percepito e lo spettante. Cari saluti

Autore: ROCCO DIMATTEO.

X GIUSEPPE RIZZO:


Caro Peppe, come potrai notare si arriva alla conclusione che i due sistemi di corresponsione della retribuzione portano allo stesso risultato se non ci sono assenze.

Ma anche nel caso di assenze che comportano riduzione del trattamento economico, le differenze sono nell’ordine di centesimi o di qualche euro che saranno eliminate e sanate in fase di conguaglio di fine anno.

La questione più importante posta dalla colega Adriana porta ad una sola risposta: il periodo di astensione obbligatorio non deve essere retribuito se coincide con il periodo di part time.

Ad ogni buon conto sia per la collega Adriana che per quanti avessero bisogno di documentazione adeguata è possibile scaricare dalla nostra sezione RISPOSTA A QUESITI - SEZIONE NORMATIVA - tutto quanto necessario per meglio approfondire e chiarire la materia.

A presto.

Autore: adriana.

Per me cambia molto, perchè non credo che le assenze della 104 potrebbero poi essere di 3 gg. se anche nei mesi che lavoro al 100% verrebbero ridotte del 18,8%. Poi si non c’è normativa, ma molte sentenze dicono che si percepisce stipendio nei periodi di astenzione obbligatoria. Poi mi chiedevo se almeno mi spettano i contributi figurativi.

Autore: giuseppe.

ciao colleghi, un saluto particolare al buon Rocco;cerco un vostro aiuto: nelle istruzioni periodiche alla suddivisione della percentuale si menziona l’accordo del 22 maggio 2009 che sembra superare le disposizioni di una circilare del 2003; dove posso reperire tale accordo? Nel mio caso specifico ho assente per infortunio sul lavoro un mio collega; in tal caso una circolare del 3/2/2009 prevede che anche se assente per malattia ,anche se dipendente da causa di servizio, non si ha diritto per tale periodo alla quota trasferte tassate nè alla percentuale; l’accordo in premessa menzionato deroga a tale disposizione? un cordiale saluto a tutti voi

Autore: ROCCO DIMATTEO.

x Giuseppe:


Dal 3° bimestre 2009 le regole cambiano. Buone ferie a tutti.

Autore: Uff. Giud..

Buona sera a tutti! Volevo sapere, gentilmente dove reperire la modulistica per le dimissioni dalla carica di Ufficiale Giudiziario e se sapete quanto tempo prima devo dare disdetta. Grazie mille a tutti e buon lavoro.

Autore: Uff. Giud..

Buona sera a tutti! Volevo sapere, gentilmente dove reperire la modulistica per le dimissioni dalla carica di Ufficiale Giudiziario e se sapete quanto tempo prima devo dare disdetta. Grazie mille a tutti e buon lavoro

Autore: senza firma.

Come va effettuata la decurtazione sulla tredicesima con due episodi di malattia nell’anno (15 +15gg.)? Grazie Laura Cancemi dir. Belluno

Autore: La redazione.

Ai fini del calcolo della tredicesima, oltre al periodo di effettivo lavoro prestato, sono normalmente computate nel calcolo, quindi consentono di maturare la tredicesima, le seguenti assenze:

- Le ferie ed i riposi annui;
- Le assenze per malattia e infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di computo;
- I congedi per maternità e il congedo matrimoniale.


Sono invece esclusi dal computo per il calcolo della tredicesima mensilità:

- i congedi parentali e quelli per la malattia del bambino;
- i periodi di aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali;- i permessi non retribuiti, le assenze ingiustificate e le assenze per sciopero.

Autore: Adriana.

Vorrei sapere se è normale fare lo stipendio non su 30 giorni ma su 25 per esempio senza calcolare le domeniche, perché, così i giorni di trasferte in caso di malattia valgono 1/25 e non 1/30, come la riduzioni per indennita’ amministrazione, ma poi quindi le detrazioni non possiamo farle su 30. Ho questo dubbio perché la corte di Appello di Milano applicava i 30 giorni il tribunale di Varese i 25. Anni fa ebbi un’ammenda per questo motivo, volevo sapere come fanno negli altri uffici. Grazie Adriana


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