LISUG

Lisug, Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari

Sei in

Attività sindacale
AREA FORUM

SEZIONE - DIRIGENZA

03.05.2010
Invia questo articolo via email segnala ad un amico

SEZIONE - DIRIGENZA

Rubrica curata da Roberto Marchesi - UNEP TRIBUNALE DI GELA

Autore: Antonella Della Rocca.

Nel caso di provvedimento disciplinare adottato dal capo dell’ufficio, l’ufficiale giudiziario può fare ricorso contro lo stesso immediatamente oppure no ? Mi spiego meglio. Se vengono comminati 10 giorni di sanzioni posso agire immediatamente per chiedere il rigetto della stessa? E comunque cosa posso fare per appellarmi contro un provvedimento che ritengo ingiusto e ingiustificato? Grazie e complimenti per la rubrica. Utilissima.

Autore: luigi .

volevo chiedere se in un ufficio n.e.p. dove è applicata l’interfungibilità, ma alcuni ufficiali giudiziari c 1 esplicano solo parzialmente l’attività di notificazione in quanto rispetto ad altri c1 o ad altri ufficiali giudiziari b3 non eseguono le notifiche dirette agli studi legali e quelle postali ed altre, spetta in misura uguale la quota reddito delle trasferte relative alle notifiche. grazie ecomplimenti per l’dea del forum che può esserre molto utile a tutti i colleghi.

Autore: ROBERTO MARCHESI.

x LUIGI:


Il Ministero con varie note ha costantemente affermato il principio che solo una partecipazione diretta alla attività di notificazione attribuisce agli Ufficiali Giudiziari C1 il diritto a partecipare alla distribuzione della componente reddito del monte trasferte. Tale attività, tuttavia, non può avere connotati occasionali o di lieve entità rispetto alle ordinarie quote di ripartizione dei carichi di lavoro ma deve essere una attività rilevante e continuativa tale, cioè, da garantire il regolare espletamento del servizio notificazioni in un equilibrato rapporto tra personale e carichi di lavoro.

Solo con un impegno di questo tipo l’Ufficiale Giudiziario C1 può aspirare ad una ripartizione in parti uguali del 50% reddito delle trasferte del servizio notificazioni. Nei casi di partecipazione più limitata, invece, la quota di ripartizione dovrà essere necessariamente ridotta in misura equivalente alla attività prestata secondo accordi da stipularsi nei singoli uffici.

Autore: senza firma.

grazie a ROBERTO MARCHESI per la risposta puntuale e competente, volevo ulteriormente chiedere siccome nel mio unep la parte reddito delle trasferte delle notifiche da alcuni anni viene ripartita in parti uguali fra c1 e b3 non tenendo conto dei carichi di lavoro o del rapporto tra personale e numero delle notifiche visto che alcuni c1 non hanno gli stessi carichi di lavoro degli ufficiali giudiziari b3 o di alltri ufficiali giudiziari c1, se sono ancora in tempo per richiedere un risarcimento all’amministrazione e se devo metterla in mora. grazie e ancora complimenti, luigi

Autore: ROBERTO MARCHESI.

x Antonella:


La materia del procedimento disciplinare è attualmente regolamentata dall’art. 69 del D. Lgs. 150 del 27 Ottobre 2009 che ha profondamente modificato la precedente normativa introducendo, dopo l’art. 55 del D. Lgs. 165/2001, gli artt. 55 bis e 55 ter. Il Capo- struttura (per noi il Presidente del Tribunale o il Presidente della Corte di Appello) ha competenza a irrogare sanzioni per le infrazioni di minore gravità, vale a dire il Rimprovero Verbale, il Rimprovero Scritto, la Multa fino a quattro ore, la Sospensione fino a dieci giorni. Sanzioni superiori sono di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari costituito presso il Ministero.

Per la sanzione da te indicata, il Presidente deve aver proceduto alla contestazione scritta dell’addebito al dipendente entro 20 gg. dalla conoscenza del fatto nonché alla convocazione scritta per il contradditorio a difesa garantendo all’interessato un preavviso di almeno dieci giorni.

Il dipendente può difendersi personalmente o con l’eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale entrambi muniti di rituale mandato.

Esperita l’attività istruttoria, il Responsabile della struttura, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito, deve concludere il procedimento con una decisione di archiviazione o con l’irrogazione della sanzione. Il dipendente può impugnare la sanzione irrogata avanti il giudice ordinario oppure, entro venti giorni, avanti il Collegio di conciliazione e arbitrato costituito presso l’Ufficio provinciale del lavoro.

Autore: ROBERTO MARCHESI.

x LUIGI:


L’azione di risarcimento, presuppone l’esistenza di un danno. Spesso, non è sufficiente l’esistenza del solo danno, è necessario che il danno sia anche ingiusto, conseguente, cioè, ad un comportamento adottato in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza, di buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa. Ora, non essendo a conoscenza delle reali condizioni di lavoro del tuo Ufficio e considerando, quindi, veritiero il quadro da te tracciato, ti invito a riflettere sui seguenti interrogativi:
- la ripartizione in parti uguali è stata imposta dal Dirigente contro la volontà dei Colleghi?
- la ripartizione delle zone e dei carichi di lavoro che affermi essere in atto da alcuni anni è frutto di una concertazione interna?
- hai mai richiesto per iscritto la revisione dei carichi di lavoro in funzione di una più equa ripartizione delle trasferte?
- hai mai proposto reclamo avverso il verbale di riparto? Se darai a te stesso risposte oneste, avrai anche trovato la giusta via da seguire! Ciao Luigi!

Autore: luisa.

Sono un B3 di una sez. dist. di Tribunale e la ripartizione del carico di lavoro e delle trasferte non è mai stata equa perchè ripartita in parti uguali per le trasferte ma non per il lavoro ma noi B3 abbiamo per quieto vivere lasciato stare. Ora venendo a mancare un B3 e tolta l’interfungibilità le due C1 hanno espresso la richiesta di non fare le notifiche mentre il dirigente ha tenuto una piccola parte di zona, noi 2 B3 non potendo materialmente espletare tutte le notifiche lo abbiamo fatto presente al dirigente e ne è scaturita una vera lite. questa si è conclusa con un ordine di servizio con il quale il dirigente si è tenuto una piccola parte di zona e le due c1 una parte della mia zona, con i postali e alcuni siti rimanendo a noi tutto il restante territorio, quindi una divisione non equa evidenziando inoltre nell’ordine di servizio che noi B2 ci dobbiamo sostituire a vicenda per le ferie! La conseguenza è quella che noi non potremo mai andare mai in ferie perchè è impossibile sostituirci in quanto il territorio è vasto! Vorrei sapere se tutto ciò è legale! Inoltre vorrei sapere per le ferie ci si deve sostituire per categoria? Noi B3 possiamo andare in ferie insieme? La scelta della zona spetta a chi è più anziano di servizio e di sede senza guardare la categoria? Le trasferte sia la quota interna che il rimborso spese va ripartita secondo il lavoro svolto? Il nostro dirigente afferma che loro anche se fanno una notifica spetta la quota intera sia delle trasferte tassabili che il Rimborso spese, è giusto? Cosa possiamo fare noi B3 per difenderci? Ora abbiamo richiesto un incontro con il Presidente del Tribunale ed i sindacati per ottenere i nostri diritti ed aver una ripartizione equa sia economica che lavorativa. Chi mi sa indicare come dobbiamo muoverci! Gradirei una risposta sollecita in quanto la situazione è insostenibile. GRAZie

Autore: Arthur Zollerman.

X Luisa Secondo me la ripartizione del lavoro deve avvenire di concerto col personale dal momento non siamo delle trottole nè abbiamo il dono del teletrasporto. Siete a corto col personale? Da quello che hai scritto leggo di una situazione insostenibile ai limiti del ridicolo. Spero tu possa risolvere in breve tempo. ps. In quale Regione accadde il funesto evento? Ometti la sede ...Arthur

Autore: ROBERTO MARCHESI.

Cara Luisa,

vorrai obiettivamente ammettere che il tuo messaggio è stato buttato giù con un po’… di fretta e, pertanto, non si presenta di facile “apprensione”. Vediamo, comunque, se posso esserti di aiuto.

Se ho ben capito ti trovi in un ufficio ove sono in pianta tre C1, ora Funzionari Unep, dei quali uno è Dirigente, e tre B3, ora Ufficiali Giudiziari, dei quali uno non è più in servizio. Sono, quindi, attualmente operativi: il Dirigente, 2 Funzionari, 2 Ufficiali Giudiziari. Non so in quale città ti trovi né quale sia l’estensione del tuo circondario e, quindi, devo ritenere veritiero quanto riferisci in ordine alla ripartizione dei carichi di lavoro. Non è, tuttavia, molto chiara la “piccola zona” del Dirigente nel momento in cui non precisi quale servizio viene in essa espletato, così come poco chiara è la dizione di “postali e alcuni siti” con cui, penso, tu voglia riferirti al servizio di notificazione degli atti a mezzo posta e la notificazione a mani in alcuni Comuni o paesi, attività, queste, che, nel tuo Ufficio, sembra vengano espletate dai Funzionari Unep. Ad ogni buon conto, non avendo una chiara rappresentazione delle tue condizioni di lavoro, posso ricordarti solamente quanto segue:
- Sul Dirigente grava l’onere di assicurare il buon funzionamento dell’Ufficio mediante l’ottimale organizzazione dei servizi e l’equa ripartizione dei carichi di lavoro (art. 48 DPR 1229/1959);
- I Funzionari Unep non possono eventualmente rifiutarsi di espletare le notificazioni poiché il loro profilo professionale comprende tutte le funzioni che le norme attribuiscono all’Ufficiale Giudiziario (CCNI del 29.07.2010);
- Non esiste una norma che stabilisca chi deve o non deve andare in ferie ma è chiaro che buon senso e armonica organizzazione del lavoro esigono il ricorso ad una turnazione per categoria in modo che gli atti urgenti di competenza del collega assente vengano espletati dal collega rimasto in servizio;
- Per estensione dell’art. 48 del DPR 1229/1959, alla scelta e alla ripartizione delle zone di lavoro dovrebbe provvedere il Dirigente secondo equità e con riguardo alle attitudini di ciascuno. In realtà, ogni Ufficio adotta la ripartizione delle zone secondo il criterio maggiormente condiviso ed emerso nel corso di riunioni interne;
- Ripartizione trasferte. Richiamo la risposta già data su questo Forum ad analogo quesito (Vedi Luigi). Ribadisco, comunque, che solo una rilevante e fattiva partecipazione alle specifiche attività attribuisce il diritto alla ripartizione del monte trasferte.
- Difesa dei propri diritti. E’ mia convinzione che divergenze e conflitti vari siano sempre superabili con un franco, magari anche vivace, ma sano e onesto confronto fra tutti i componenti dello stesso Ufficio.

Tuttavia, se la situazione del tuo Ufficio è talmente conflittuale e insanabile da non lasciare spazio ad alcuna composizione, il ricorso alla concertazione sindacale è, senza dubbio, inevitabile.

Ciao Luisa, auguri e..Buona Fortuna!

Autore: senza firma.

per il sig marchesi , lei mi scusi è rimasto indietro di 50 anni, l art 48 é abrogato e il dirigente unep non decide in bel niente visto che è pure in posizione di conflitto di interessi. Fai ricorso al capo dell ufficio e denuncia le anomalie.

Autore: max bell.

si fa come dice il dirigente unep, visto che è lui a rispondere del buon funzionamento dell’ufficio, è facile criticare e lamentarsi per poi lasciare tutta la responsabilità al dirigente . chi dirige decide, altrimenti il dirigente lo fa qualcun altro.

un dirigente unep

Autore: ROBERTO MARCHESI.

Il nostro Ordinamento, il 15 Dicembre u.s., ha giusto compiuto una cinquantina d’anni, anzi, per l’esattezza, cinquantuno. Nel corso di questo cinquantennio vari suoi articoli hanno subìto modificazioni e disapplicazioni. Non sono al corrente, tuttavia, di una norma primaria che abbia abrogato l’art. 48! Sarò, pertanto, molto grato al nostro anonimo Interlocutore se vorrà indicare quale norma ha proceduto a tale abrogazione. Avrò così colmato una mia lacuna e, nello stesso tempo, potremo fornire una preziosa informazione a quei Dirigenti che hanno necessità di difendersi nei procedimenti instaurati da Colleghi proprio per violazione delle disposizioni dell’art. 48!

Autore: senza firma.

la figura stessa del dirigente unep è rimasta priva di ogni riscontro normativo, tanto che nel CCNI non è neppure stata prevista la figura del direttore amministrativo per l’unep. l’unico dirigente vero è quella amministrativo.per gli unep il responsabile dell’ufficio è unicamente il magistrato capo struttura. per avere compiti dirigenziali è necessario avere titoli e fare i concorsi per dirigente, non a semplice domanda e senza neppure una laurea breve come il dirigente unep. il dirigente unep non è un dirigente , ma un semplice coordinatore che viene tollerato dall’amministrazione solo perchè le fa risparmiare un sacco di soldi, visto che è un soggetto messo li a fare i conti e a fare il lavoro sporco senza un centesimo di riconoscimento. chi si arroga poteri gestionali e organizzativi fa un abuso d’ufficio che , ove denunciato, lo mette in una posizione assai spinosa. nel nostro ufficio amiamo dire che il dirigente unep non può decidere neppure quando cambiare la carta per il cesso (scusate la volgarità) la normativa di riferimento è tutta quella relativa alla deregolamentazione e quella sull dirigenza nelle ppaa. saluti

Autore: ROBERTO MARCHESI.

Ho raccolto l’appello di Luisa la quale, trovandosi in grave difficoltà nel proprio Ufficio, chiudeva il proprio messaggio chiedendo cosa poteva fare.

Ho indicato a Luisa quali erano le attribuzioni del Dirigente Unep non certo per illustrare e sfoggiare eccelsi poteri gestionali di quest’ultimo, bensì per suggerirle ciò che poteva pretendere dal suo Dirigente sulla scorta delle disposizioni del nostro Ordinamento gravanti sullo stesso. Ho, cioè, presentato le attribuzioni del Dirigente non come “esercizio di potere” bensì come "dovere", nei confronti dei Colleghi dell’Ufficio, di ripartire equamente i carichi di lavoro e di realizzare una oculata e armonica organizzazione dei servizi.

Ho esortato Luisa a tentare, se appena possibile, una composizione interna del conflitto in atto nel suo Ufficio e le ho indicato il suo buon diritto a richiedere al Presidente la concertazione sindacale qualora tale composizione non fosse stata possibile.

Non ho, dunque, millantato particolari posizioni manageriali, né complesse attività gestionali del Dirigente Unep, né, peraltro, alcun Dirigente si è mai sognato di usurpare titoli o qualifiche che non abbiano semplice e diretto riscontro in una norma di legge.

Ma, come spesso accade, qualcuno è subito intervenuto per deviare dal seminato, intorpidire le acque, stravolgere i termini della questione e presentare le cose in modo distorto e mistificatorio secondo propria convenienza.

Ora, ciò che si ama dire, e il modo in cui viene detto, nell’ufficio di “senza firma” ha ben poca importanza: ognuno è libero di pensare e di esprimersi secondo propria natura, educazione e sensibilità.

Ciò che è sostanzialmente importante è che, ad onta di tutti i personalismi e proclami, gli artt. 47 e 48 dell’Ordinamento sono sempre lì a prevedere e a imporre la figura e l’attività del Dirigente Unep!

Autore: Leo.

A quanto ammonta lo stipendio di un dirigente Unep?

Autore: Sebastiano.

Dovrebbe essere molto alto ma in realtà il funzionario unep Dirigente ha solo la nomenclatura e le responsabilità. Lo stipendio non corrisponde a quello di un Dirigente statale. Sulla materia esiste un vuoto normativo inquietante. E’il soggetto responsabile di tutto quello che accade in ogni Unep ma è retribuito nella misura minima indispensabile. Una lacuna normativa che dovrebbe essere oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione e dei sindacati ma che allo stato non si comprende come mai non sia mai stato oggetto di proteste da parte degli stessi dirigenti che andando all’interno vedono diminuire le loro entrate in maniera significativa. Sebastiano

Autore: gigi .

L art 48 é stato ampiamente abrogato. Il dirigente unep non è in dirigente ma in semplice impiegato f1. Non può decidere in bel niente......dove conta ancora qualcosa è perché nessuno ancora lo ha spiegato al capo dell ufficio che per comodità delega. Chi sostiene il contrario o ci marcia per convenienza oppure é ignorante

Autore: Joyce.

Si può solo affermare che oggi è il sostituto d’imposta ed è scandaloso che non possa essere riconosciuto a chi svolge le funzioni di dirigente il trattamento economico superiore. Allora occorre chiedersi cosa spinge i funzionari a fare il funzionari dirigenti visto e considerato che lo stipendio diminuisce in maniera davvero rilevante? Beh solo la gloria...la beatitudine..solo questo ....saranno inseriti nell’albo degli eletti in attesa che la privatizzazione non ci separi. JoYce

Autore: IL DIRIGENTE.

SE GIGI (CHE CERTAMENTE E’ UN AIUTANTE)AVESSE IL CORAGGIO DI FIRMARSI, IL SUO DIRIGENTE GLI FAREBBE VEDERE SE DECIDE O NO

Autore: Pino.

X Gigino IL DIRIGENTE UNEP NON ESISTE. E’STATO CANCELLATO DALL’ATTUALE INTEGRATIVO. ATTUALMENTE TRATTASI DI IMPIEGATO F1 CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO. AVVICINARE IL FUNZIONARIO UNEP DIRIGENTE AI DIRIGENTI VERI E’ SOLO IL TENTATIVO DI ARROGARSI UN TRATTAMENTO ECONOMICO SUPERIORE CHE AL MOMENTO NON PUO’ TROVARE ALCUN RISCONTRO GIURIDICO. TUTTI PENSANO DI ESSERE ALTI FUNZIONARI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Pino

Autore: Luca.

Volevo chiedere se è in ufficio dove opera di fatto l’interfungibilità il FUNZIONARIO UNEP può chiedere di svolgere solo ed esclusivamente le esecuzioni. E’un diritto svolgere solo quello che è previsto dal contratto o appare necessario ed indispensabile iniziare un contenzioso con l’amministrazione per ottenere il riconoscimento di quanto previsto dall’attuale integrativo? Non credete che oggi costituisca demansionamento per i funzionari notificare gli atti in tutti gli uffici nei quali la presenza di ufficiali giudiziari è superiore a quella dei Funzionari. Se il Funzionario dirigente non organizza non coordina il personale perchè i Funzionari Unep debbono essere demansionati svolgendo anche le notifiche? Perchè accade tutto questo ? Dove sono i sindacati firmatari e non firmatari del contratto?

Luca

Autore: Sandro.

Secondo me nell’attuale integrativo chi regge gli unep ha solo responsabilità. Non esiste alcun vantaggio nè di carriera nè economico a dirigere un ufficio Nep. Certo in alcune piccole realtà può anche rappresentare una necessità ma personalmente io ne farei a meno anche in considerazione della correlativa diminuizione stipendiale alla quale purtroppo il Funzionario Unep Dirigente è assoggettato. Nella realtà guadagna molto di più un funzionario addetto all’esterno che il Funzionario Dirigente Unep. Questo gap è inaccettabile. Occorre una riforma seria della materia per valorizzare quanti sono reggenti di uffici dal momento che chi deve svolgere questa incombenza( come non definirirla tale) non può e non deve essere penalizzato sotto il profilo economico. Confidiamo nella giustizia. Sandro

Autore: senza firma.

La lacuna della normativa relativa al dirigente Unep è imputabile solo ed esclusivamente agli attuali Funzionari Unep che non si sono mai lamentati di svolgere un incarico pieno di responsabilità e mal retribuito. Le logiche sono sconosciute. Speriamo che con la riforma della giustizia si affronti anche questo problema. Ne abbiamo tutti bisogno. Il funzionario Unep rappresenta il nostro punto di riferimento all’interno dell’ufficio, la nostra guida, il nostro mentore, il nostro difensore..Quelo...insomma..deve essere pagato e godere di piena salute...deve essere giovane e motivato, istruito e preparato, lungimirante ed occuparsi di contabilità aziendale. parlare almeno due lingue straniere ed essere pronto a tutto anche a conseguire un altro titolo di studio per far fare bella figura all’Ufficio ed ai colleghi..

Autore: Giuseppe Rizzo Dirigente Unep Termini Imerese.

Mi rammarico che ancora una volta ci facciamo la guerra tra noi. Ai colleghi che proclamano la cancellazione della figura del dirigete unep ad opera del nuovo contratto integrativo, vorrei fare notare che proprio per dare compiutezza ai CCNL la figura del dirigente è attuale e necessaria. Negli uffici, sia piccoli che grandi, allorché bisogna intervenire sulla distribuzione del carico di lavoro (esempi eclatanti: passaggio all’interfungibilità prima, ritorno a distinte attività di notifica ed esecuzione dopo, chiamata di causa, assistenza all’udienza) , in ottemperanza alla normativa contrattuale è prevista tutta una serie di attività inerente il sistema delle relazioni sindacali. Il sistema prevede che in contrattazione decentrata il Capo dell’ufficio rappresentante l’Amministrazione sia affiancato dal dirigente l’unep per gli affari che riguardano detto ufficio. Posso assicurare i non dirigenti, per aver vissuto questa esperienza fin dal primo CCNL del 1995, che in queste occasioni, per mantenere l’equilibrio nell’ufficio e per evitare prevaricazioni esterne all’unep, è essenziale la partecipazione attiva di questa persona "masochista" che si assume tante responsabilità senza alcun ritorno economico, anzi, come più volte fatto osservare su questa pagine, perdendoci addirittura. E’ talmente essenziale che gli attuali dirigenti unep perseverano nell’incombenza non già, Pino, per "arrogarsi" un trattamento economico superiore, ma perché riconoscono la necessità dell’esistenza di questa figura per la quale andrebbe richiesto con forza da parte di tutta la categoria un riconoscimento giurigico.

Autore: Sabrina.

Vorrei conoscere il parere di qualche Funzionario Dirigente su questo argomento. A chi spetta acquistare il timbro necessario a timbrare gli atti, al lavoratore o all’ufficio utilizzando il 3% delle spese? Sabrina

Autore: Gigi.

Ribadisco che il riconoscimento giuridico c’è manca quello economico. Il funzionario dirigente Unep coordina organizza dirige così recita l’integrativo ma non è un DIRIGENTE è e rimane un collega dotato di buona volontà e tanta tanta tanta pazienza che si adopera nell’interesse...punto. Ma ribadisco non è un dirigente nell’accezione propria del termine nè ha lo stipendio che meriterebbe. Non a caso esistono i ricorsi intrapresi per ottenere il riconoscimento della posizione economica superiore ...peraltro soccobenti..come spiega tutto ciò? Gigi PS Non sono aiutante di nessuno prendi nota!

Autore: senza firma.

Non c’è alcun riconoscimento giuridico. È un semplice coordinamento denxa alcuna supremazia. Il capo dell’ufficio è il magistrato. Non ha alcun potere organizzativo il dirigente unep

Autore: Ciclista solitario.

Mi piace questo forum. Stavo cercando orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità dei dirigenti nelle pubbliche amministrazioni. Non ho trovato quello che cercavo ma ho scoperto una nuova fgura di impiegato statale il dirigente Unep alias il funzionario. E’ davvero singolare che nella classificazione dei dirigenti non abbia trovato in nessun testo questa denominazione. Sarà sicuramente utilizzata una terminologia impropria. Non credo di possa parlare alla luce di quello che ho letto del funzionario dirigente perchè è una contraddizione in termini. Delle due l’una o si è funzionari o si è dirigenti. Perchè non chiedete alla vostra amministrazione se la qualificazione di dirigente possa essere attribuita di fatto vedrete cosa vi risponde. Ciclista solitario

Autore: Funzionario deluso.

Ho letto la singolare risposta in ordine alle richieste di fornitura del software GSU per la gestione dei servizi resi dagli uffici NEP. A parte il fatto che non si comprende il motivo per cui alcune Regioni siano privilegiate rispetto ad altre, (a tal proposito sarebbe opportuno conoscere i criteri che hanno dato origine a tali scelte), appare strano che per svolgere la complessa attività preparatoria connessa alle notifiche ed alle esecuzioni forzate si debbano, ancora, usare i registri cartacei oppure richiedere il supporto delle Istituzioni locali ed addirittura degli Ordini Forensi , degli Istituti di credito e di altri Enti ed istituzioni. Non mi sembra che l’informatizzazione tanto pubblicizzata dal Ministro Brunetta sia compatibile con l’uso degli anacronistici e voluminosi registri cartacei che contribuiscono a rallentare, ulteriormente, il servizio giustizia. Il Segretario Generale del Lisug che ha dimostrato sensibilità al problema, è invitato a portare avanti, con la massima urgenza,questa battaglia , atteso che tutti gli Unep dovrebbero avere gli stessi diritti. Grazie!

Autore: collega interessato all’accordo del 22 maggio.

A Gigi probabilmente è sfuggito il fatto che esiste un ufficiale giudiziario dirigente in tutta la penisola che ha richiesto ed ottenuto, giudizialmente, l’inquadramento giuridico nella fascia economica ex C3. In un paese in cui la legge è uguale per tutti, prima o poi , anche gli altri colleghi avranno gli stessi diritti e non solo gli stessi doveri e le medesime responsabilità. Il Ministero della Giustizia non può avere figli e figliastri. Meditate Dirigenti...meditate e qualificate correttamente le domande giudiziali !!!!!!!!

Autore: senza firma.

peccato che nel vigente contratto integrativo le posizioni ex c2 e ex c3 per gli ufficiali giudiziari sono state ABROGATE. non c’è neppure più il profilo. siamo in mano ai cancellieri l’avete capito o no???? saremo assimilati tutti lì.

Autore: Gigi la trottola.

A Gigi sicuramente non è sfuggito il fatto che esiste un ufficiale giudiziario dirigente in tutta la penisola che ha richiesto ed ottenuto, giudizialmente, l’inquadramento giuridico nella fascia economica ex C3. Trattasi di un caso isolato che contrasta con le numerose pronunce negative. Solo in quel caso si può parlare di dirigente. Nella magggior parte dei casi trattasi di Funzionari Unep con numerosi anni di servizio all’esterno e ribadisco all’esterno che non masticano di contabiltà aziendale e finanza pubblica nè di diritto tributario e che nonostante cìò pretendono di essere denominati dirigenti sulla falsariga dell’ex c3. Beh io non ci sto. Se siamo in paese di diritto ritengo inverosimile credere che esistano colleghi che credono che il Funzionario Unep Dirigente,nell’attuale integrativo, possa qualificarsi DIRIGENTE in senso proprio. Meditate la qualificazione giuridica è importante. Se qualche ex c1 è attualmente c3 lo si deve solo alla sua preparazione ed ai titoli. Sono questi che fanno la differenza ovunque e sempre! Gigi la trottola

Autore: Gianni.

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito. Come si concilia il tempo di lavoro, che contraddistingue l’attività degli Ufficiali e Funzionari , con la pausa pranzo?Esiste la pausa pranzo per i dipendenti Unep? Come si individua? Esiste un monte ore settimanale oltre il quale gli Ufficiali e Funzionari non debbono proseguire nella loro attività poichè potenzialmente lesiva dell’integrità psico fisica alla luce delle direttive comunitarie? Se qualche Funzionario Dirigente è in linea può rispondere al quesito? Grazie

Autore: senza firma.

Quale software viene utilizzato nel vostro ufficio per il carico e lo scarico degli atti? Quale software viene utilizzato per la contabilità? Che fine ha fatto il pagamento delle competenze stipendiali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro? Perchè non aprite un post e discutiamo sugli stipendi di Funzionari Ufficiali e Dirigenti Unep e vediamo quanto si guadagna nel piccolo e nel grande ufficio. Qualcuno di voi svolge attività libero professionali come le tariffa? Ciro

Autore: Mevio.

La normativa comunitaria è molto chiara e trova applicazione anche nel nostro quotidiano operare. Non si sono se e ma. Superate le 36 ore settimanali occorre fermarsi. E’ compito dell’Amministrazione organizzare il personale. Anzi rettifico è compito del Funzionario Dirigente Unep coordinare organizzare e dirigere il personale esistente per assicurare il buon andamento dei servizi istituzionali tutelando l’integrità psico fisica dei lavoratori unep. Superate le 36 ore scattano i diritti e ne vedremo delle belle.... Mevio

Autore: Arthur.

X Mevio Puoi indicarmi la direttiva comunitaria. Intendo chiederne l’applicazione all’interno del mio ufficio. Non vorrei che qualche genio del diritto pensasse di disattendere le direttive comunitare poste a tutela dell’integrità psico fisica del lavoratore. Non vorrei che i miei diritti fossero posti in secondo piano a causa di una non ottimale organizzazione del lavoro sulla quale dovrebbe sovraintendere il Funzionario Dirigente Unep. Arthur

Autore: senza firma.

Lo stipendio di un Funzionario Dirigente equivale a quello di un Funzionario Unep addetto ai servizi interni, grosso modo nè più ne meno salvo diversi accordi all’interno degli uffici. Comunque siamo molto ma molto lontano dallo stipendio di un vero DIRIGENTE il chè è molto triste tenendo conto di tutte le responsabilità che il sostituto d’imposta ha ed avrà nei secoli a venire. Occorre maggiore coesione ed una forte rappresentanza sindacale per rivendicare qualcosa di concreto. Cosa aspettiamo? GiGi

Autore: Orario di lavoro ed orario di servizio.

Per Mevio- Stiamo aspettando di conoscere, con grande interesse , la Direttiva Comunitaria che imporrebbe a tutti i lavoratori, compresi gli Ufficiali Giudiziaria sia di serie A che di serie B, il rispetto del limite di 36 ore settimanali di lavoro, oltre le quali si andrebbe incontro a sanzioni. Temo, tuttavia, che il contratto di lavoro integrativo sottoscritto dalle OO.SS. ed il Ministero della Giustiza , che ha previsto una particolare elasticità ed una piena autonomia di scelta dell’orario di servizio per gli Ufficiali Giudiziari tenuti soltanto al rispetto dei tempi previsti dal c.p.c. , mal si concilia con la Direttiva di cui si parla. La pretesa del rispetto di un predeterminato orario di lavoro da parte dell’ Ufficiale Giudiziario , pertanto, appare non compatibile con le norme contrattuali di categoria.

Autore: senza firma.

Mevio non perdere tempo. La direttiva esiste ed il commento non tiene in alcuno modo in considerazione il rapporto tra la normativa comunitaria ed il diritto interno. Altro aspirante uditore parchieggiato presso gli Unep? Staremo a vedere perchè oggi il problema è la chiamata in udienza che a torto o a ragione spetto agli assistenti giudiziari. Essendo una categoria unica e non essendoci differenze tra assistenti giudiziari unep ed altri il problema che il dirigente unep è chiamato a risolvere è ...chi metto a caricare e scaricare informarticamente se gli assistenti per volontà superiore li debbo mandare in udienza..i risvolti sono inquietanti...un servizio pessimo all’utenza...e lamentele continue per il ritardo nei pagamenti dello stipendio.. Occorre una soluzione in tempi rapidi ..dire una convention..voi tutti cosa ne pensate? Arthur Zollermann...ex b3

Autore: un dirigente UNEP di frontiera.

Caro gigi , da come scrivi posso confermare che per ignoranza pochi possono competere con te, purtroppo paghiamo lo scotto di vivere un periodo storico dove spesso la pochezza di argomenti e ben camuffata dall’ affermazione personale edonistica di cui sei notevolmente ricco e dalla sindrome di nanismo narcisistico, e se come penso sei un ex aiutante , se avessi il coraggio di firmarti il tuo dirigente ti farebbe vedere se ha il potere di decidere o no. Dopo potrai anche ricorrere al Capo dell’Ufficio, infatti, è consentito a tutto il personale di cancelleria di ricorrere contro i provvedimenti del dirigente di cancelleria rivolgendosi al capo dell’ufficio che secondo la normativa vigente ergo la Legge n.240 del 13.04.2006 e la successiva Circolare del Ministero della giustizia dispongono che è il magistrato presidente della corte o del tribunale il capo dell’ufficio per cui nelle cancellerie il dirigente concorda con il capo ufficio l’attivita dell’ufficio , diversamente per gli UFFICI UNEP che mantengono la loro autonomia prevista dal DPR n.1229/1959 e dagli art.47 e 48 che non essendo stati espressamente abrogati sono ancora vigenti per cui l’Ufficiale giudiziario dirigente coordina cioè organizza e ripartisce i servizi interni ed esterni tra tutto il personale : ex Ufficiali giudiziari C1, ex Ufficiali Giudiziari B3 ed ex operatori B2 e disciplina l’attività di tutto il personale dell’ufficio e risponde del proprio operato e delll’ organizzazione dei servizi al magistrato capo dell’ufficio presidente di corte o di tribunale . L’ unica differenza e data dalla differenti retribuzioni esistenti tra le due diverse figure professionali , ma il dirigente UNEP ha responsabilità e competenze che certamente non sono inferiori a quelle del dirigente di cancelleria anche se ha una retribuzione complessiva inferiore perchè è inquadrato in una fascia diversa. Ma su questo argomento non mi sembri la persona che abbia lo spessore adatto per poter dialogare preferisco salutarti . Un dirigente UNEP di frontiera.

Autore: il dirigente di frontiera.

Il dirigente di frontiera risponde a gigi , dovresti apprezzare il lavoro di roberto marchesi, caro roberto sei grande!!! sia per competenza professionale che per saggezza , non ti rattristare per gli ignoranti che per mera invidia ti criticano ma come scrisse un grande:non ti curar di loro ma guarda avanti e passa . Magari ne avessimo clonati a decine di colleghi come roberto marchesi che hanno dato lustro ed onore alla nostra categoria professionale . Saluti dal dirigente di frontiera

Autore: Arthur Zollermann.

X GIGI e Dirigenti di frontiera e non. Ma di cosa state discutendo? Il contratto integrativo ha polverizzato ogni speranza di crescere professionalmente ed economicamente all’interno degli Unep. Il Funzionario Dirigente non può essere qualificato dirigente in senso proprio. In senso proprio un funzionario è una persona che, essendo titolare di un ufficio nell’ambito di un ente, svolge una funzione, intesa come potere o insieme di poteri di cui è investito e che deve esercitare non nel suo personale interesse ma nell’interesse dell’ente cui appartiene. In senso generale un dirigente è una persona che fa parte del management di un’organizzazione; il termine è, quindi, sinonimo di manager. In senso più specifico il dirigente è il lavoratore preposto alla direzione di un’azienda, privata o pubblica, oppure di una parte di essa, che esplica le sue funzioni con autonomia decisionale, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali. Il dirigente così inteso, pertanto, svolge tipicamente funzioni manageriali, anche se non tutti coloro che svolgono tali funzioni sono dirigenti. Nel diritto del lavoro italiano la qualifica di funzionario, immediatamente inferiore a quella di dirigente, è riconosciuta da alcuni contratti collettivi (ad esempio quello del credito) a lavoratori che in sostanza si collocano nella fascia superiore dei quadri. Anche nel pubblico impiego italiano, prima delle riforme dell’ordinamento professionale intervenute sul finire del XX secolo, la qualifica di funzionario era attribuita a dipendenti collocati subito dopo i dirigenti (ad esempio, nel comparto degli enti locali, erano funzionari direttivi i dipendenti collocati nell’VIII qualifica funzionale). Ora col nuovo integrativo gli ex collaboratori Unep ex Ufficiali C1 sono Funzionari ma qualificarli DIRIGENTI MI SEMBRA LONTANO DA OGNI RIFERIMENTO NORMATIVO ESISTENTE. L’ordinamento esiste ma in alcuni punti è pienamente disapplicato. Ad esempio chi è il capo dell’Ufficio ...? Lo sappiamo tutti. Allora la cosa si complica perchè un manager ..ops un dirigente ha autonomia decisionale . Il problema serio è il seguente può un Funzionario accollarsi tutte le responsabiltà previste dalla legge per uno stipendio che non arriva nemmeno per sogno a quello di un DIRIGENTE senza avere nessuna autonomia decisionale dovendosi rapportare al capo dell’ufficio per ogni e qualsiasi problematica che appare anche lontanamente lesiva dei diritti dei lavoratori? Se mi fornite una risposta con riferimenti normativi sarebbe meglio ..sapete ci leggono anche altre categorie professionali e non vogliamo passare per quello che non siamo ...verò?

Autore: Arthur Zollermann.

Cosa ne pensano i frequentatori del forum sulla mancata osservanza dell’accordo sulla mobilità che prevede che vengano banditi interpelli ogni anno? Da quello che mi risulta gli interpelli non ci sono ma esistono distacchi senza che questi vengano pubblicizzati nelle dovute forme. Sembra che siano scritti con l’inchiostro simpatico. Ma come diceva il mio vicino di scrivania talvolta la legge viene interpretata con gli amici ed applicata con i nemici. Ma questa è un altra argomentazione che mi riservo di affrontare nelle sedi competenti. E’ ancora presto,,,, Arthur Zollermann ex b3 aspirante C2

Autore: Stefano.

Caro Zollermann trovo in quello che scrivi tante verità ed anche alcune valutazioni che non trovano riscontro in tutte le realtà Unep. Nella mia modesta esperienza professionale ho incontrato tanti colleghi che hanno svolto le funzioni di quello che tutti chiamano Dirigente ma che nessuno vuole riconoscere come tale. Tuttavia non sempre i miei pseudo superiori avevano l’abilità di rapportarsi con l’autorità superiore e dopo poco ognuno ha deciso o è stato costretto a mollare questa patata bollente che è improduttiva di reddito e snervante. La verità è che fino a quando non si decidono ad introdurre la figura del DIRIGENTE UNEP avremo sempre colleghi che svolgeranno funzioni o mansioni senza che l’amministrazione riconosca loro nulla. E per nulla intendo indennità, stipendio superiore, prerogative di status. Certo in un ufficio piccolo è semplice o quasi ma in uffici di media complessità o molto grandi l’incarico di dirigente è oserei dire una rottura infinita di scatole senza precedenti. Ovviamente esiste il libero arbitrio e nessuno è costretto ad immolarsi alla causa.Auspichiamo un autorevole interessamento di questi nostri governanti alla problematica che fa tremare le vene e i polsi.

Autore: Cinzia.

Come si impugna un ordine di servizio? Se si autorizzano gli ufficiali giudiziari a svolgere senza limiti temporali e collettivamente le attività esecutive come ed a chi posso replicare per impedire che la mia figura professionale venga demansionata senza un giustificato motivo? Ma non dovrebbero essere i sindacati a fare la parte del leone per ripristinare l’equita a vantaggio di tutti i lavoratori presenti all’interno dell’ufficio? Cinzia funzionaria unep presso.....

Autore: senza firma.

Perchè la nostra categoria non è stata presa in considerazione nella mediazione? Ma ci pensate al ruolo significativo che avremmo potuto avere nella fase successiva alla notifica del precetto o ancora in sede di pignoramento presso terzi? Stiamo assistendo allo spoglio delle funzioni e tutti assistono in silenzio pensando solo ad aumentare il monte trasferte. Era l’occasione per parlare di nuove funzioni..la mediazione in sede di esecuzione...sono sicuro che ne vedremo delle belle . Arthur

Autore: senza firma.

vuoi sapere perchè abbiamo perso la mediazione?? semplice no, basta vedere il livello di molti interventi di questo sito , pieni di livore , di litigiosità, divisione , di contrapposizione stupida sui quattro atti di esecuzione rimasti, che dureranno poco perchè improduttivi e avrai da solo la risposta del perchè. e capirai forse perchè la cinzia che scrive prima di te si sente demansionata(??) perche glil ufficiali giudiziari suoi colleghi fanno le esecuzioni ( come loro diritto ) e non perchè sta perdendo anno dopo anno le funzioni e non ne acquista di nuove. il livello è questo purtroppo.........

Autore: moderato, sempre.

concordo sulle critiche mosse da " senza firma " in ordine al "livore, litigiosità, divisione " all’interno di molti Unep. Non condivido, invece, quanto affermato circa le cosiddette " quattro esecuzioni " che resterebbero ai Funzionari . Ad un attento esame delle disposizioni normative in materia di notifiche telematiche che entreranno , obbligatoriamente, in vigore entro tempi apparentemente rapidi, credo che siano le notifiche ad essere drasticamente ridotte con le conseguenze immaginabili in termini reddituali per gli Ufficiali Giudiziari e non già le esecuzioni che richiedono tempi di realizzazione imprevisti ed imprevedibili. ( si pensi, ad esempio, allo sfratto, agli obblighi di fare , al rilascio, alla consegna ecc.). Riflettete bene. Moderato, sempre

Autore: pierpaolo.

gentile Roberto Marchesi devo ricorrere al tuo autorevole aiuto, in quanto in questi giorni il Presidente del Tribunale ha proceduto alla contestazione scritta dell’addebito nei miei confronti, per un alterco avvenuto in ufficio, ma tale contestazione mi è stata comunicata dopo che sono trascorsi i 20 giorni dalla conoscenza del fatto, come devo comportarmi? Posso chiedere la nullità del procedimento disciplinare? Se il Presidente avesse inviato gli atti per l’avvio del procedimento disciplinare alla commissione di disciplina e quest’ultima l’avesse rinviati al Capo dell’Ufficio, dichiarandosi incompetente, non dovevo essere notiziato entro 5 giorni dall’invio degli atti alla commissione di disciplina? Circostanza che non mi è stata comunicata. Aspetto una tua esaustiva risposta in quanto fra 10 giorni mi devo presentare davanti al capo dell’ufficio per rispondere alle contestazioni e sinceramente sono in difficoltà. Ti ringrazio ancipatamente. Pierpaolo

Autore: Pierpaolo.

gentile Roberto Marchesi sono Pierpaolo ufficiale giudiziario ieri ho inviato un messaggio per avere un tuo autorevole parere riguardo ad una contestazione scritta dal Presidente del Tribunale pervenuta al sottoscritto dopo 20 gg. dalla conoscenza del fatto. Ti chiedevo se tale ritardo poteva essere motivo di decadenza del procedimento disciplinare. Non avendo la certezza dell’invio di detto messaggio lo invio nuovamente e aspetto con ansia una tua esaustiva risposta, ti ringrazio anticipatamente, Pierpaolo

Autore: Roberto Marchesi.

X Pierpaolo. Scusa il ritardo nella risposta ma leggo solo ora il tuo messaggio a causa di qualche problema di connessione. La materia che ti interessa continua ad essere regolata dall’art. 69 del D. Lgs. 150 del 27.10.2009. In buona sostanza, poichè, come tu affermi, l’addebito ti è stato contestato trascorsi 20 gg. dalla notizia del fatto, l’Amministrazione è decaduta dall’azione disciplinare a norma del 2° comma del citato art. 69. Puoi eccepire la decadenza mediante memoria scritta da inviare durante il periodo di decorrenza dei 10 gg. di convocazione oppure in via preliminare nel giorno stesso della comparizione. Se non vuoi agire personalmente, puoi farti assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato. Per qualche maggiore dettaglio puoi leggere la risposta data ad Antonella nelle prime battute di questo Forum. Ciao Pierpaolo!

Autore: senza firma.

gentile Roberto Marchesi ti ringrazio per aver rispoto al mio quesito, apprendo con piacere che il procedimento disciplinare che mi riguardo dovrebbe essere decaduto in quanto mi è stato contestato dopo venti giorni. Vorrei ancora approfittare della tua cortesia e competenza se puoi gentilmente rispondere al mio primo quesito e precisamente alle seguente domanda: se il Presidente avesse inviato gli atti per l’avvio del procedimento disciplinare alla commissione di disciplina e quest’ultima l’avesse rinviati al Capo dell’Ufficio, dichiarandosi incompetente, non dovevo essere notiziato entro 5 giorni dall’invio degli atti alla commissione di disciplina? Circostanza che non mi è stata comunicata. con tanti ringraziamenti e complimenti per il forum e per la tua competenza. Pierpaolo

Autore: senza firma.

gentile roberto marchesi mi è stato inflitto un rimprovero scritto anche se la contestazione è avvenuta dopo venti giorni in quanto il capo dell’ufficio aveva trasmesso gli atti al ministero entro cinque giorni senza notiziarmi dell’invio al ministero e quest’ultimo ha rispedito il tutto al mittente. la mancata comunicazione al dipendente dell’invio del procedimento al ministero non è motivo di nullità del procedimento disciplinare? ti sarei grato per una tua risposta grazie pier paolo

Autore: Roberto Marchesi.

Caro Pierpaolo, mi sembra che nei tuoi confronti si sia proceduto un po’ “alla grossolana” senza, cioè, tanti riguardi per il dettato normativo. Per prima cosa mi sembra irrituale l’invio degli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari presso il Ministero. Questa procedura è prevista solo per le infrazioni di maggiore gravità o nel caso in cui il Capo-struttura non abbia qualifica dirigenziale. Può essere, quindi, che nel tuo Tribunale abbiano pensato che il Presidente non sia di qualifica dirigenziale. Ciò è sicuramente errato, tanto è vero che il Ministero ha prontamente restituito gli atti, ma, in ogni caso, anche adottando la procedura errata, dell’invio al Ministero entro i cinque giorni dal fatto, ti doveva essere data immediata comunicazione.

La procedura esatta, invece, è quella prevista per le infrazioni di minore gravità in uffici ove il Capo-struttura ha qualifica dirigenziale. Questi è l’unico titolare del procedimento che si snoda attraverso la contestazione dell’addebito entro 20 gg. dal fatto, la convocazione del dipendente per il contraddittorio con un preavviso di almeno 10 gg., il contraddittorio stesso e l’adozione di un provvedimento di archiviazione o di sanzione entro 60 gg. dalla contestazione dell’addebito.

Ora, i termini previsti dalla norma per i vari tipi di procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente, sono termini tassativi perché posti a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato. Ne consegue che la violazione di detta regola procedimentale determina la illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

La tua sanzione, pertanto, è senz’altro impugnabile avanti il Giudice ordinario oppure, entro 20 gg., avanti il Collegio di conciliazione istituito presso l’Ufficio provinciale del Lavoro. A questo proposito posso dirti che, da più parti, sono state espresse perplessità in ordine alla permanenza di queste attribuzioni in capo al Collegio di conciliazione, soprattutto da quando tale organo ha perduto la gestione del tentativo obbligatorio di conciliazione per le cause da intentare nei confronti della P.A., per cui è forse preferibile rivolgersi direttamente al Giudice Ordinario. Tu, comunque, informati bene come vanno le cose nella tua città e poi scegli di conseguenza. Ciao Pierpaolo!

Autore: Enzo.

Egregio collega, ti chiedo un parere. Il fatto che alle volte i dirigenti, pur non avendo poteri, utilizzino il loro rapporto privilegiato con il Capo Ufficio è vero. Saranno molto frustrati perchè delusi del mancato riconoscimento ma.... che non ci si lamenti. Tutti i dirigenti sono stati "semplici" ufficiali giudiziari che a un certo punto, chi prima e chi dopo, hanno fatto una scelta. Sarà perchè non gli piaceva fare le esecuzioni, sarà perchè è più comodo stare al caldo, sarà per ambizione ecc. ecc. hanno scelto di fare i dirigenti, molte volte hanno "spinto" per fare i dirgenti. E va bene, forse anch’io, un giorno farò lo stesso. Quello che non va bene, ed è quello che ti chiedo, è voler fare i dirigenti ma scaricare le rsponsabilità sui colleghi. Cioè, premesso che il dirigente non sarebbe nemmeno esonerato dall’attività esecutiva, c’è qualche dirigente che vuole solo gli onori del dirigente ma non gli oneri. Via le polemiche ed entriamo nel merito. Può un dirigente scaricare la responsabilità contabile sui preposti. Oppure, qual’è il limite di responsabilità amministrativo-contabile attribuibile ad un preposto? Sai indicarmi circolari, note o altro sul punto? Grazie. Complimenti per la tua eleganza nelle risposte alle volgari provocazioni. Ciao

Autore: Uff. Giud..

Buongiorno a tutti! Volevo sapere, gentilmente dove reperire la modulistica per le dimissioni dalla carica di Ufficiale Giudiziario e se sapete quanto tempo prima devo dare disdetta. Grazie mille a tutti e buon lavoro.

Autore: sally.

Caro collega la interfungibilità come è stata voluta da questo ministero è verso l’alto (è stato permesso a persone non qualificate di svolgere attività appartenente ad altra figura professionale superiore) e costutisce una anomalia all’interno della pubblica amministrazione. Invero la vera interfungibilità è da intendersi sempre verso il basso, ovvero è il funzionario che deve svolgere se necessario le attività del dipendente con mansioni inferiori.

Autore: Un collega.

Indipendentemente da altre questioni, bisogna ricordarsi che l’attività di notifica è una delle mansioni spettanti anche ai funzionari Unep e non costituisce nè demansionamento nè decqualificazione.

Autore: senza firma.

Quesito Nella scelta delle zone di competenza quali criteri sono utilizzati? Prevale prima il funzionario o l’ufficiale giudiziario o sono stati introdotti dei criteri unici come l’anzianità di sede e l’anzianità si servizio indipendentemente dal profilo professionale? Grazie in anticipo a chiunque scriverà descrivendo quello che accade nel suo ufficio

Autore: discutiamone pacatamente..

L’ufficiale giudiziario ,da sempre , ha esercitato le funzioni di esecuzione forzata ed insieme di notificazione degli atti in tutti gli uffici nei quali non era prevista in organico la figura professionale dell’ex aiutante ufficiale giudiziario .Tale organo notificatore fu istituito per supportare il carico di lavoro divenuto eccessivo nel corso degli anni.Il D.P.R. 1229/59 che disciplinava i compiti dell’Ufficiale Giudiziario e dell’Aiutante Ufficiale Giudiziario, prevedeva che il Presidente della Corte di Appello , in caso di mancanza o impedimento dell’ufficiale giudizirio , con proprio decreto, conferiva le funzioni esecutive all’aiutante ufficiale giudiziario.Si trattava di un provvedimento motivato e, nel contempo, limitato nel tempo. Nel corso degli anni sono state apportate modificazioni sostanziali dai CC.CC.NN.LL. con diverse interpretazioni da parte di alcuni Organi Ministeriali a partire dall’anno 2002 .Tali intrepretazioni hanno di fatto starvolto i compiti delle due diverse figure professionali che hanno assunto nel frattempo, la stessa denominazione con il solo distinguo di C1 e B3 afferenti, tuttavia a due distinte aree economiche.Più che ad una interfungibilità , abbiamo assistito ad una vera e propria promiscuità di funzioni .Sembrerebbe, infine, che l’ultimo contratto abbia ricondotto le due figure professionali , nell’alveo del D.P.R. 1229/59 prevedendo che il Funzionario sia tenuto a svolgere anche le notificazioni mentre l’Ufficiale Giudiziario possa essere adibito a funzioni di esecuzione forzata , soltanto, qualora esigenze di servizio il cui giudizio è affidato al Capo dell’Ufficio Giudiziario , lo consiglino. Il funzionario , dunque svolge promiscuamente le notificazioni degli atti e le esecuzioni forzate, mentre, l’ufficiale giudiziario esegue, di norma, soltanto le notificazioni . Fino a quando resteranno in vigore le suddette disposizioni , il funzionario unep è titolare delle esecuzioni forzate e deve farsi carico anche delle attività di notificazione senza bisogno di alcun provvedimento da parte del Capo dell’Ufficio Giudiziario . La recente sentenza del Tribunale di Larino, tuttavia, non ha contribuito a fare chiarezza. Vedremo in futuro gli ulteriori sviluppi.

Autore: Un collega.

Se non si vogliono i "nostri" Dirigenti (le cui responsabilità ed attività è inutile elencare) allora forse si preferirebbero (e ce lo meriteremmo) i Dirigenti amministrativi delle cancellerie? Anzichè ringraziare dette persone che si sacrificano a qualunque livello per mantenere ancora l’autonomia degli unep, si preferisce "dargli addosso" visto che siamo una categoria di masochisti. Questa associazione dovrebbe promuovere qualche iniziativa a favore dei dirigenti dei medi e grossi uffici, che farebbero da "apripista" per la categoria come prospettato nel lontano 1988/89. A quel tempo ci demmo la zappa sui piedi da soli, perchè "siamo tutti dirigenti".

Autore: senza firma.

Ma è vero che in nessun ufficio notifiche il contratto è stato applicato in maniera rigorosa? Ma che senso ha? Le stesse sigle sindacale che hanno sottoscritto il contratto non riescono nella pedissequa applicazione di quanto previsto in sede di contrattazione integrativa? Ovvero...i funzionari solo e le esecuzioni e se occorre le notifiche...e non il contrario altrimenti qualcuno potrebbe pensare di avere diritto a mansioni superiori e magari...purtroppo..in quale aula della dimensione parallela qualcuno riconosce anche le mansioni superiori che non esistono. Se il contratto non è stato applicato di chi è la colpa? A.Z.

Autore: senza firma.

Rispondo ad A.Z. Non è vero che il contratto non è stato applicato in nessun ufficio Nep. Posso garantire che qui non è stata mai applicata la cosiddetta promidcuità di funzioni esecutive e di notificazione fra le due aree economiche. Al contrario , le esecuzioni forzate sono state affidate sempre agli ex Ufficiali Giudiziari C1, ora Funzionari mentre le notificazioni sono state eseguite in via principale dagli Ufficiali Giudiziari, ex B3 e, solo in caso di necessità per surplus di lavoro di quest’ultima categoria , si è reso necessario l’intervento degli attuali Funzionari, titolari anche delle attività di notifica. Ovviamente , nel momento in cui ci si è resi conto del rilevante introito delle indennità di trasferta sottratto agli attuali Ufficiali Giudiziari, si è preferito riappropriarsi di tutte le notificazioni indistintamente, lasciando ai Funzionari il compito di curare soltanto le esecuzioni forzate. D’altra parte, attesa la sostanziale diminuzione del carico di lavoro avvenuta a seguito della sempre più massiccia comunicazione degli atti a mezzo p.e.c. e del numero sempre più crescente degli Avvocati che provvedono in proprio alle attività di notificazione, queste risultano ridotte notevolmente con conseguenti minori margini di guadagno per tutti gli Ufficiali Giudiziari.L’applicazione rigida del contratto, a ben vedere , conviene molto di più agli Ufficiali Giudiziari che ai Funzionari. Se il nuovo contratto ha subito una sorta di ritorno al passato, ritengo che ciò sia dovuto , soprattutto, all’intelligenza, all’unità e, di conseguenza, alla forza contratttuale degli attuali Ufficiali Giudiziari che hanno saputo guardare, ancora una volta, con concretezza e razionalità agli interessi economici della categoria, lasciando ai Funzionari le continue incomprensibili lotte interne che sfoceranno nell’autolesionismo.

Autore: senza firma.

Nella scelta delle zone di competenza e dei servizi sono stati introdotti dei criteri unici come l’anzianità di sede e l’anzianità di servizio in moltissimi unep di Italia, indipendentemente dal profilo professionale. Anche a Milano il capo dell’ufficio ha deciso così.

Autore: senza firma.

Mi sia consentito osservare che il nuovo contratto non ha subito una sorta di ritorno al passato ma siamo al contrario in un salto in un futuro incerto perchè fuori da ogni logica razionale si stà rivelando solo una fonte di contenzioso per l’amministrazione. E si sà che l’amministrazione non può e non deve consentire passaggi di aree altrimenti si crea un effetto domino . Aspetta il prossimo contratto o ancor prima gli esiti degli interpelli e poi discuteremo di autolesionismo ai massimi livelli.

Autore: senza firma.

Mi sia consentito replicare all’affermazione "Nella scelta delle zone di competenza e dei servizi sono stati introdotti dei criteri unici come l’anzianità di sede e l’anzianità di servizio in moltissimi unep di Italia"..provvederò a riscontrare quanto affermato...ma sicuramente nell’ambito delle rispettiva categoria di appartenenza..non tra categorie differenti. Così come nelle cancellerie non esiste una graduatoria tra funzionario giudiziario e cancelliere b3 non può esistere tra funzionario Unep ed ufficiale giudiziario. Altrimenti è una libera interpretazione che demansiona i funzionari che dovrebbero coordinare anche gli ufficiali giudiziari e non il contrario. Altre interpretazioni legittimano il ricorso al giudice del lavoro.

Autore: senza firma.

Ovviamente " "Nella scelta delle zone di competenza e dei servizi sono stati introdotti dei criteri unici come l’anzianità di sede e l’anzianità di servizio" si intende laddove sia in vigore l’interfungibilità e quindi uff giud e funzionari facciano lo stesso lavoro. se i servizi sono separati è ovvio che è diverso. Non penso c’entri nulla il demansionamento o il coordinamento.

Autore: Un collega.

Per senza firma del 19/4: non so di quante persone sia composto il tuo ufficio; i servizi interni e di ricezione a chi sono affidati? Tutti ai Funzionari U.? ed in questo caso percepiscono le quote reddito degli Uff. Giud. o si accontentano delle proprie?

Autore: senza firma.

Al collega che il 29 aprile ha richiesto chiarimenti circa i servizi interni resi dai Funzionari e dagli Ufficiali Giudiziari rendo noto che al servizio esecuzioni forzate è preposto un Funzionario mentre alla ricezione delle richieste di notificazione è addetto un Ufficiale Giudiziario. In ordine alle ripartizione del 50% dell’indennità di traferta per le notificazioni degli atti, costituente reddito, fra Funzionari ed Ufficiali Giudiziari, si segue il criterio dettato dal Ministero della Giustizia attraverso numerose circolari esplicative dirette alle varie Corti di Appello che hanno trasmesso i relativi quesiti. In particolare, è stabilito che ai Funzionari che espletino anche attività di notificazione degli atti sia dovuta, con le stesse modalità e nella misura equivalente all’attività prestata , la relativa quota di indennità di trasferta costituente reddito.

Autore: senza firma.

Nel mio ufficio siamo tutti uguali anche se di diverso profilo professionale. Non importa il profilo professionale ne’ il titolo di studio conta solo l’anzianita’ di servizio e quella di sede e puoi ricoprire qualsiasi servizio e qualsiasi quartiere della città’ a condizione di ripetere come un mantra che siamo tutti interfungibili. A.Z.

Autore: Un collega.

Per senza firma del 3/5. Per la verità ho chiesto di quante unità sia composto il tuo ufficio e i Funzionari addetti agli sportelli (soltanto uno a quanto pare), e soltanto quelli, quale quota reddito percepiscono(conosco bene le varie risposte ai quesiti, non circolari). Non è corretto affidare lo sportello ricezione notifiche all’Ufficiale Giudiziario senza la sorveglianza (diretta) del Funzionario unep e avevi fatto presente che i Funzionari u. effettuano solo attività di esecuzione...!

Autore: senza firma.

Ma mi chiedo e richiedo se la riqualificazione del personale da b a c non è mai avvenuta come si fà solo lontanamente ad autorizzare un qualcosa che è addirittura non consentita dalla legge. Ovvero era previsto il passaggio da b a c per concorso esterno o al massimo aliquota per concorso interno. Ma siete sicuri che si possa parlare di anzianità di sede ed anzianità di servizio? Ma non sono i requisiti richiamata dall’accordo sulla mobilità ...? Si sono dimenticati di fare il copia incolla perchè dopo è specificato nelle rispettive categorie professionali ed economiche. Sono certo che deve essere un errore di battitura.. A.Z.

Autore: Un collega.

Spero che tutti gli altri Funzionari Unep ancora iscritti alla uil ( non se ne capisce il motivo) seguano il tuo esempio e straccino la tessera.

Autore: Fede.

Sono d’accordo sulla esclusione dal 50 tassato se un funzionario non esplica attività di notifica. Mi sembra tuttavia ingiusto che funzionari che occasionalmente esplichino attività di esecuzione e ufficiali che facciano solo notifiche partecipano al 50 del tassato sia delle notifiche che delle esecuzioni, per non parlare degli interni che pur occupandosi dell gestione notifiche partecipano anche alle esecuzioni. E evidente una certa disparità di trattamento derivante dal livore nutrito verso colleghi provenienti dalle sedi soppresse si può impugnare un piano di riparto con tali evidenti ingiustizie e senza accordi in tal senso. Grazie fede

Autore: moderato .

Ho avuto modo di leggere , sul sito del’Auge, uno schema di disegno di legge di delega al governo recante, fra l’altro, disposizioni per l’accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilità ) ed invito, quanti interessati alle sorti della categoria di verificare i contenuti della proposta . Mi è sembrato che, magari senza volerlo, si introducano elementi di conflittualità fra le due diverse aree economiche laddove alla lettera H si prevede la possibilità di affidare , indifferentemente ,attività esecutive all’ufficiale giudiziario e/o al funzionario .Ed ancora, si ipotizza l’espropiazione mobiliare con immediato asporto dei beni e conseguente affidamento del compendio pignorato all’IVG. Tale previsione, particolarmente in questo periodo di crisi economica gravissima, non tiene conto dell’ulteriore tensione che si verrebbe a creare fra debitore e funzionario unep al momento del pignoramento e dell’asporto dei beni mobili .Si pensi, ad esempio al danno economico che graverebbe sul debitore nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse la possibilità di saldare il suo debito prima che sia disposta la vendita dei beni pignorati. Si sono valutati i compensi dovuti all’IVG ? Che dire, infine , dell’ipotesi di modifica della competenza territoriale nei casi di pignoramento presso terzi ? Invito tutti i funzionari ad approfondire le proposte dell’Auge .

Autore: senza firma.

Volevo chiedere a Roberto Marchesi se è possibile prevedere con il consenso del capo dell’ufficio un presidio nell’unep per la ricezione ed espletamento degli atti nei giorni di sabato o nei prefestivi, anche se non tutti i funzionari e ufficiali giudiziari siano d’accordo. La richiesta può essere firmata da coloro che sono d’accordo ed inviarla al capo dell’ufficio o deve essere materia di concertazione sindacale? Grazie in anticipo per la risposta. Michele

Autore: ROBERTO MARCHESI.

"L’accettazione degli atti e’ regolamentata con decreto del Presidente della Corte di Appello il quale, all’inizio di ogni anno, stabilisce l’orario di accettazione per i singoli uffici del distretto a seconda delle singole esigenze. Di norma, nei giorni di sabato e prefestivi, viene prevista solamente una riduzione dell’orario di accettazione. Mi pare di capire, invece, che nel tuo ufficio nei giorni di sabato e prefestivi non venga effettuata l’accettazione atti. Può darsi che ciò sia stato determinato da una pregressa richiesta in tal senso. Comunque sia, poiché il decreto del Presidente della C. A. recepisce le richieste motivate dei singoli uffici, non appare necessaria una concertazione sindacale. E’ sufficiente verificare la volontà’ della maggioranza dei componenti l’ufficio attraverso una apposita riunione."

Autore: Dottoressa Chiara Pardini.

Gentile Dottore,

le scrivo per chiederle se esistono dei termini entro i quali un ufficiale giudiziario è obbligato a notificare gli atti che ha ricevuto. La scorsa settimana ho depositato un d.i. provv. esec. presso gli uff. giud. e questa mattina gli stessi mi hanno riferito che procederanno alla notifica giovedì o venerdì prossimi. Premesso che non si tarta di un atto in scadenza ma che comunque è urgente in quanto il debitore è un’azienda in crisi, vorrei avere la sua opinione in materia. Distinti saluti Dottoressa Chiara Pardini

Autore: Nino Laganà.

GENT.MA DR.SSA PARDINI,

gli Ufficiali Giudiziari devono eseguire gli atti loro commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall’autorità per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, devono immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell’ufficio cui è addetto o, dove esiste, all’ufficiale giudiziario dirigente (art.108,2 DPR 1229/59).

La parte può richiedere che gli atti siano eseguiti con urgenza(ART. 36 (L) DPR 115/2002)

(Maggiorazioni per l’urgenza)

1. I diritti e l’indennita’ di trasferta sono aumentati della meta’ per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l’ufficio del giudice dell’esecuzione.

2. Nel caso previsto dall’articolo 28, la maggiorazione spettante per l’urgenza e’ dovuta una sola volta nella misura stabilita per l’atto che importa il maggior diritto o la maggior indennita’.

3. Si considera urgente l’atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

4. La richiesta, con l’indicazione della data, puo’ farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volonta’ delle parti.

La previsione normativa è dalla sua, poi bisogna considerare le situazioni contingenti: molti Uffici NEP operano da tempo con vacanze di organico anche del 50%.

Autore: pio renato de chiara.

Ci stupiamo se la o le categorie non fanno progressi significativi... la circostanza che si perda tanto tempo,ma evidentemente c’è gente che di tempo da perdere ne ha,a discettare sulla Dirigenza Unep, sulle mansioni della stessa,sulla retribuzione e quant’altro significa che non si hanno ben chiari altri obiettivi se non quella di parametrare la professionalità di ognuno di noi alle trasferte e a cercare di sopravanzare l’uno o l’altro collega,con la busta paga! Caro roberto non mi sembra il caso che tu tenti di spiegare a colleghi e ufficiali cose che evidentemente non riescono a capire o piuttosto a digerire.un caro saluto a tutti. pio renato de chiara

Autore: leo ruocco lamezia terme.

il giudice dell’esecuzione ha assegnato le vendite mobiliari nominativamente a noi funzionari e agli avvocati e quando le vendite vengono assegnate agli avvocati chiede a noi funzionari di fare la ricognizione del compendio pignorato; domanda: può il giudice dell’esecuzione assegnare le vendite agli avvocati e ordinare la ricognizione a noi funzionari? infine, facciamo la settimana corta e il g.e. mi ha notificato un provvedimento con il quale mi ordina la ricognizione di compendio pignorato nella giornata di sabato 22 cm ore 8,00...è previsto tutto ciò? in attesa di una vs risposta, saluto cordialmente leo ruocco lamezia terme

Autore: moderato.

A proposito della notizia del tentato omicidio nei confronti del collega di Pesaro che procedeva allo sfratto mi sembra doveroso sottolineare che in diverse occasioni la stampa parla di "notifica di sfratto esecutivo " confondendo in modo clamoroso l’attività di notificazione con la vera e propria esecuzione forzata.Sarebbe opportuno che una volta per tutte si faccia chiarezza per evitare di confondere le due diverse attività che presentano rischi molto differenti.

Autore: moderato.

Ho letto la nota di Leo Ruocco da lamezia Terme , solo oggi ed esprimo , sull’argomento la mia opinione: l’assegnazione di una qualsiasi procedura esecutiva , nominativamente, ad un singolo Funzionario appare del tutto inusuale essendo il Dirigente dell’Unep a distribuire il lavoro al personale del proprio ufficio secondo i criteri di ripartizione territoriale ovvero in base ad accordi fra lo stesso personale. Una garbata nota con richiesta di chiarimenti diretta al Ministero della Giustizia per via gerarchica, pertanto, appare la via maestra per dirimere la questione. Ed il Dirigente dovrebbe farsene carico. Tutti sappiamo, tuttavia, che ormai qualche Magistrato( per fortuna sono pochissimi ) sbaglia clamorosamente . Sulla cosiddetta settimana corta , tuttavia, più di un dubbio sorge spontaneo.

Autore: senza firma.

A proposito dei compensi aggiuntivi previsti dall’art. 122 D.P.R. 15.12.1959, n. 1229 come modificato dal D.L. 12.09.2014n. 132, convertito con modificazioni dalla L.10.11.2014,n. 162 ed in particolare nel caso di mancato deposito del verbale di pignoramento positivo e di mancata iscrizione a ruolo della procedure da parte del creditore, si ritiene che i compensi stessi, sia pure in percentuale ridotta a metà, siano dovuti all’Unep e posti a carico del creditore procedente. Poichè vi sono contrastanti ipotesi interpretative in ordine alla "estinzione o chiusura anticipata della procedura esecutiva" sarebbe opportuno che tutti gli Unep abbiano uniformi modalità operative. Ho apprezzato lo sforzo del collega Angelo D’Aurora che per primo ha predisposto alcuni stampati ma non vorrei che il Ministero , magari dopo qualche anno, dia una diversa interpretazione.

Autore: Giovanni Silvagni.

Ho letto la nota prot. VI-Dog/202/03-1/2015 CA del 13 marzo 2015avente ad oggetto : Delucidazioni sull’art.122del D.P.R, 15.12.1959, n. 1229 come modificato dalla L. 10.11.2014, n. 162-L’interpretazione restrittiva sui compensi previsti nei casi di "Chiusura anticipata o di estinzione del processo esecutivo " necessita di una attenta riflessione soprattutto per le ipotesi di pignoramento positivo già ritualmente eseguito ( " l’espropriazione forzata inizia col pignoramento ") il cui fascicolo non sia depositato in Cancelleria entro i termini prescritti. Ed ancora, nell’ipotesi di cui all’art. 157 disp. att. c.p.c., che prevede espressamente il deposito immediato del relativo verbale in Cancelleria e l’iscrizione nel ruolo generale delle esecuzioni. Spero, nel caso di condivisione delle indicate osservazioni, si assuma un’iniziativa forte tesa ad ottenere una riconsiderazione della nota di cui sopra, nell’interesse generale di quanti operano in trincea.

Autore: senza firma.

Con riferimento alla suddetta nota, emessa dal Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione Generale del Ministero della Giustizia dott.ssa Emilia Fargnoli mirante a fornire alcune delucidazioni sul contenuto della Legge 10/11/2014 n. 162, per meglio comprendere l’errata interpretazione in essa contenuta è fondamentale leggere attentamente la legge in esame nel punto in cui, modificando l’art. 122 del DPR 1229/59, sancisce : “Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’art. 492-bis del Codice di Procedura Civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso...”

Il legislatore ha chiaramente voluto riconoscere agli ufficiali giudiziari un compenso, stabilendo, in via generale, che tale compenso spetta al compimento delle operazioni di pignoramento mobiliare ( purché fruttuoso, ovviamente) e ne ha definito sia le percentuali per quantificarne l’ammontare, sia il valore da prendere a riferimento per il relativo calcolo (assegnazione o ricavato dalla vendita, conversione del pignoramento, estinzione, chiusura anticipata…) e sia, infine, a carico di chi è posto il pagamento.

Dal tenore della legge si evince chiaramente che, per il diritto alla riscossione del compenso, è indispensabile che le operazioni di pignoramento siano state espletate così come, altrettanto chiaramente, non risultano poste condizioni ostative a tale diritto, connesse all’epilogo della procedura esecutiva che consegue al pignoramento.

E’ di tutta evidenza, quindi, che il contenuto della nota è contrario al dettato della legge 10/11/2014 n. 162, laddove asserisce che il compenso non spetta in due casi specifici, vale a dire “ Nei casi di chiusura anticipata della procedura esecutiva di pignoramento non rientrano le ipotesi di mancato deposito o di iscrizione a ruolo… perché tali eventualità possono essere conseguenti ad eventuali accordi tra le parti, successivi all’attività espletata dallo stesso ufficiale giudiziario “.

Francesco Forino Dirigente Unep Tribunale di Larino

Autore: senza firma.

Sono veramente esterrefatto dalla catalessi in cui tutti i Funzionari Unep sembrano essere entrati in questi ultimi periodi di tempo. Non si capisce, altrimenti, il silenzio sulle novità introdotte dal Decreto Legge 83/2015.L’espropriazione forzata perpetrata ai loro danni con le modifiche all’art. 122 del D.P.R. 1229/59 la dice lunga sulla mancanza di rappresentatività nelle " stanze dei bottoni ". E che dire dell’ ipotesi di trasferire la gestione degli Unep in mano ai Dirigenti amministrativi ? E’ forse questa la contropartita per aver ottenuto in regalo parte delle competenze di altri ? O si tratta di semplice masochismo ? di A questo punto, ( e non è una provocazione ) anche gli Assistenti potrebbero legittimamente aspirare ad avere una loro quota nella ripartizione atteso che il regalo fatto ai colleghi di pari Area economica è stato elargito senza alcun tipo di intervento nella procedura esecutiva di pignoramento. Meditate gente, meditate............

Autore: con la solita moderazione.

Con riferimento all’ultima nota pubblicata sul sito relativa al processo civile telematico ed in particolare all’ipotesi di cui all’art. 492/bis ed all’art. 155-quinquies delle disp.atti c.p.c. chiedo di sapere se è intenzione dell’Amministrazione della Giustizia prima del decorso del termine di 90 giorni previsti per la definizione delle regole tecniche per la fruibilità dei dati, "scolarizzare gli Ufficiali Giudiziari " per consentire loro l’accesso telematico. Nell’ipotesi contraria, è prevedibile che le strutture tecnologiche previste dall’art. 155 quinquies sopra citato, nei rari casi in cui esse siano presenti, nonpotranno essere funzionanti con la conseguenza che il creditore otterrà le informazioni stesse " DIRETTAMENTE " dai gestori delle banche dati.

Autore: Giovanni.

In ordine alla cosiddetta "alfabetizzazione "degli Ufficiali Giudiziari per consentire loro la corretta ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento secondo le previsioni di cui all’art. 492-bis c.p.c. non sembra vi siano state novità di rilievo. Eppure risulta che le Cancellerie di tutti gli Uffici Giudiziari, comprese quelle dei Giudici di Pace, anno seguito specifici corsi di formazione per l’attuazione del cosiddetto processo telematico. Una serrata attività sindacale volta a richieder in maniera pressante di scolarizzare anche il personale appartenente all’Unep , renderebbe efficace la previsione legislativa con possibili ricadute positive di natura anche economica nei confronti della categoria.

Autore: senza firma.

In relazione ai " chiarimenti sulla nota pubblicata e ricevuta dalla Dirigenza Unep di Napoli " del 12.08.2016 ritengo opportuno formulare alcune osservazioni: Vero è che un soggetto che ha la responsabilità di dirigere un ufficio di grandi e medie dimensioni deve, necessariamente, occuparsi di tutto ciò che riguarda il personale, il rapporto con l’utenza , l’organizzazione dei molteplici servizi Unep, il supporto alla concreta risoluzione delle problematiche che, quotidianamente, si presentano etc. etc. ; ma, proprio in virtù di tali incombenze appare lecito porre all’attenzione di chi partecipa alla contrattazione a livello nazionale la seguente domanda: è accettabile che i Preposti ed i Dirigenti Unep , nonostante le pur riconosciute responsabilità che gravano sulle loro persone, siano retribuiti allo stesso modo di un collega che , con tutto il rispetto per il suo lavoro, magari, esegue, per esigenze organizzative legate a particolari situazioni personali, soltanto, le notifiche dei pignoramenti immobiliari e presso terzi, a mezzo posta ? L’ O.S. non dovrebbe farsi carico, anche, della tutela economica di tali soggetti? Dico ciò senza alcuna vis polemica ma, solo, per amore di equità.

Autore: Luigi.

Gentile Roberto Marchesi, avrei bisogno del tuo parere, per quanto concerne i protesti cambiari. Vorrei sapere se l’accesso cambiario va fatto all’indirizzo del debitore o presso l’istituto di credito che compare nel riquadro in basso a sinistra, la famosa domiciliazione. La normativa non è chiara. Aspetto una tua risposta e ti ringrazio, anticipatamente. Luigiluiluluigi

Autore: Raffaele Mastantuoni.

salve,ma i nuovi assistenti unep devono fare il servizio postale,oppure e scaricato totalmente ai funzionari unep?saluti raffale


moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

Un messaggio, un commento?
  • (Per creare dei paragrafi indipendenti, lasciare fra loro delle righe vuote.)

Link ipertestuale (opzionale)

(Se il tuo messaggio si riferisce ad un articolo pubblicato sul Web o ad una pagina contenente maggiori informazioni, è possibile indicare di seguito il titolo della pagina ed il suo indirizzo URL.)

Aggiungi un documento
Chi sei? (opzionale)