L’art.13 bis del D.L. 14/3/2005 n.35 (convertito in legge dall’art.1 della legge 14/5/2005 n.80) aveva esteso agli impiegati e salariati assunti a tempo determinato ed indeterminato ed ai pensionati pubblici e privati la possibilità di contrarre - con banche ed intermediari finanziari di cui al D.Lgs 1/9/1993 n.385 - prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Con D.M. del Ministro dell’economia sarebbero state dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione di tale articolo.
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