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Esecuzione forzata, precetto, pignoramento su pensioni e stipendi, ricerca telematica dei beni del debitore: ecco tutte le modifiche al codice di procedura.

28.06.2015
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Esecuzione forzata, precetto, pignoramento su pensioni e stipendi, ricerca telematica dei beni del debitore: ecco tutte le modifiche al codice di procedura.

Il Governo interviene con un nuovo decreto legge (qui allegato) per riformare ulteriormente il processo civile: in questo articolo vi daremo un elenco schematico di tutti i nuovi interventi appena approvati, che spaziano dalle norme su pignoramenti di pensioni e stipendi alla riforma dell’esecuzione forzata. Posto lo strumento utilizzato dall’esecutivo (appunto il decreto legge) le norme sono già operative.

Pignoramenti immobiliari. Le aste si faranno online e la pubblicità sui giornali tradizionali di carta diventa facoltativa mentre obbligatoria diventa quella sul nuovo portale unico nazionale appena istituito e gestito dal Ministero della Giustizia. Inoltre, la delega al professionista diventa in pratica obbligatoria per ogni procedura esecutiva ed i custodi dei beni mobili pignorati sono costituiti in una sorta di albo.

Esecuzione forzata opponibile alle cessioni del debitore dell’anno prima Non c’è più bisogno di revocatoria contro gli atti del debitore di cessione a titolo gratuito sugli immobili (o mobili trascritti nei pubblici registri) compiuti un anno prima del pignoramento: il creditore può procedere ugualmente all’esecuzione forzata sui beni ceduti dal debitore medesimo a condizione che la cessione sia stata trascritta dopo. II creditore – recita la nuova norma – che sia pregiudicato da un atto del debitore, di alienazione o costituzione di vincolo di indisponibilità, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito e trascritto successivamente al sorgere del credito, può procedere a esecuzione forzata, anche se non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Cambia il precetto Si arricchisce il contenuto dell’atto di precetto a vantaggio del debitore (che viene avvertito, fin dal precetto, delle alternative all’esecuzione). Da oggi il nuovo atto di precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Procedura di conversione del pignoramento a rate Il debitore potrà accedere alla cosiddetta conversione del pignoramento (ossia chiedere la sostituzione delle cose e/o crediti pignorati con una somma di denaro) anche attraverso un meccanismo a rate. In altre parole, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Nuova procedura del pignoramento mobiliare II giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni Cambia la storica norma che fissa la misura massima del pignoramento di pensioni e stipendi (limite, come noto, fissato nella misura del quinto). A tale norma del codice di procedura civile vengono aggiunte le seguenti specificazioni:

– riguardo al pignoramento delle pensioni esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge (un quinto);

– riguardo al pignoramento di stipendi: le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Per un approfondimento su questo tema leggi: “Pignoramento in banca: il creditore non blocca più tutto il conto“.

Istanza di vendita dell’immobile pignorato Il termine ultimo per il deposito della richiesta di vendita passa da 120 a 60 giorni.

Ricerca telematica dei beni da pignorare La ricerca dei beni da pignorare – ancora inapplicabile, mancando il decreto ministeriale attuativo – viene già ritoccata, incoraggiandosene l’avviamento anche in attesa – limitata a dodici mesi – che il Ministero provveda. In pratica viene prevista la possibilità per il creditore di chiedere l’accesso diretto, rivolgendosi autonomamente ai gestori delle banche dati, anche in attesa dell’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati. Tale disposizione però perderà efficacia se il decreto predetto non verrà adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge di riforma. Esecuzione forzata, precetto, pignoramento su pensioni e stipendi, ricerca telematica dei beni del debitore: ecco tutte le modifiche al codice di procedura.

Il Governo interviene con un nuovo decreto legge (qui allegato) per riformare ulteriormente il processo civile: in questo articolo vi daremo un elenco schematico di tutti i nuovi interventi appena approvati, che spaziano dalle norme su pignoramenti di pensioni e stipendi alla riforma dell’esecuzione forzata. Posto lo strumento utilizzato dall’esecutivo (appunto il decreto legge) le norme sono già operative.

Pignoramenti immobiliari. Le aste si faranno online e la pubblicità sui giornali tradizionali di carta diventa facoltativa mentre obbligatoria diventa quella sul nuovo portale unico nazionale appena istituito e gestito dal Ministero della Giustizia. Inoltre, la delega al professionista diventa in pratica obbligatoria per ogni procedura esecutiva ed i custodi dei beni mobili pignorati sono costituiti in una sorta di albo.

Esecuzione forzata opponibile alle cessioni del debitore dell’anno prima Non c’è più bisogno di revocatoria contro gli atti del debitore di cessione a titolo gratuito sugli immobili (o mobili trascritti nei pubblici registri) compiuti un anno prima del pignoramento: il creditore può procedere ugualmente all’esecuzione forzata sui beni ceduti dal debitore medesimo a condizione che la cessione sia stata trascritta dopo. II creditore – recita la nuova norma – che sia pregiudicato da un atto del debitore, di alienazione o costituzione di vincolo di indisponibilità, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito e trascritto successivamente al sorgere del credito, può procedere a esecuzione forzata, anche se non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Cambia il precetto Si arricchisce il contenuto dell’atto di precetto a vantaggio del debitore (che viene avvertito, fin dal precetto, delle alternative all’esecuzione). Da oggi il nuovo atto di precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Procedura di conversione del pignoramento a rate Il debitore potrà accedere alla cosiddetta conversione del pignoramento (ossia chiedere la sostituzione delle cose e/o crediti pignorati con una somma di denaro) anche attraverso un meccanismo a rate. In altre parole, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Nuova procedura del pignoramento mobiliare II giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni Cambia la storica norma che fissa la misura massima del pignoramento di pensioni e stipendi (limite, come noto, fissato nella misura del quinto). A tale norma del codice di procedura civile vengono aggiunte le seguenti specificazioni:

– riguardo al pignoramento delle pensioni esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge (un quinto);

– riguardo al pignoramento di stipendi: le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Per un approfondimento su questo tema leggi: “Pignoramento in banca: il creditore non blocca più tutto il conto“.

Istanza di vendita dell’immobile pignorato Il termine ultimo per il deposito della richiesta di vendita passa da 120 a 60 giorni.

Ricerca telematica dei beni da pignorare La ricerca dei beni da pignorare – ancora inapplicabile, mancando il decreto ministeriale attuativo – viene già ritoccata, incoraggiandosene l’avviamento anche in attesa – limitata a dodici mesi – che il Ministero provveda. In pratica viene prevista la possibilità per il creditore di chiedere l’accesso diretto, rivolgendosi autonomamente ai gestori delle banche dati, anche in attesa dell’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati. Tale disposizione però perderà efficacia se il decreto predetto non verrà adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge di riforma.

Testo decreto

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