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Decreto ingiuntivo europeo - Opposizione ai sensi dell’art. 4, par. 16 del Regolamento europeo n. 1896/06

14.02.2012
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Decreto ingiuntivo europeo - Opposizione ai sensi dell’art. 4, par. 16 del Regolamento europeo n. 1896/06

L’opposizione a decreto ingiuntivo europeo, che ai sensi dell’art. 4, par. 16 del Regolamento europeo n. 1896/06 può essere presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione - anche elettronico - accettato dallo Stato membro d’origine, ha il solo effetto d’impedire la concessione dell’esecutività del decreto (art. 18 stesso regolamento). Tuttavia ove l’esecutività sia stata disposta, nonostante l’opposizione sia stata inviata con raccomandata a.r. all’ufficio giudiziario emittente, la sospensione di detta esecutività può avvenire solo ai sensi dell’art. 649 cpc e in un giudizio d’opposizione instaurato dall’opponente nelle consuete forme di cui all’art. 645 cpc, non essendo prevista l’instaurazione ex officio del giudizio di cognizione né essendo applicabili il riesame previsto in casi eccezionali dall’art. 20 del predetto regolamento o il procedimento ex art. 700 cpc.

Tribunale di Mantova, sezione 2, 07.07.2011

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