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DAL 2010 NUOVE REGOLE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO.

05.05.2009
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DAL 2010 NUOVE REGOLE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO.

E’ stata siglata giovedì 30 aprile a palazzo Vidoni l’intesa per l’applicazione nel settore pubblico dell’accordo quadro del 22 gennaio scorso sulla riforma degli assetti contrattuali.

L’intesa sottoscritta definisce, in via sperimentale e per la durata di quattro anni, un sistema di relazioni sindacali ed un nuovo modello contrattuale che sostituisce le regole previste dal vecchio accordo del luglio 1993.

Vi presentiamo una sintesi dei contenuti dell’intesa sottoscritta:

- Dal 1° gennaio 2010, quindi alla scadenza del vi gente CCNL, i nuovi contratti avranno durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica.
- Viene confermato l’attuale assetto contrattuale: uno nazionale e uno di secondo livello di amministrazione o territoriale a seconda del comparto o area di contrattazione.
- Le piattaforme con le richieste sindacali dovranno essere presentate sei mesi prima della scadenza del ccnl e le trattative dovranno essere avviate almeno tre mesi prima di detta scadenza.
- E’ previsto un meccanismo di copertura economica in caso di prolungamento delle trattative oltre la data di scadenza, a condizione che siano rispettati i tempi di presentazione delle richieste e di avvio dei negoziati.
- per un periodo di sette mesi dalla presentazione delle piattaforme non possono essere assunte decisioni unilaterali (tregua sindacale).
- Il calcolo delle risorse da destinare al rinnovo del ccnl sarà effettuato dai ministri competenti, previa concertazione con le confederazioni, sulla base di un indice determinato da un soggetto terzo, scelto di comune accordo, che assumerà come parametro di riferimento l’indice IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo) depurato degli effetti indotti dai prodotti energetici.

Viene quindi abbandonato il meccanismo dell’inflazione programmata dal governo che, come sappiamo, ha determinato finora l’erogazione di aumenti stipendiali molto distanti dalla realtà economica.

- La verifica degli eventuali scostamenti fra la percentuale di aumento erogata e l’indice reale dei prezzi al consumo sarà effettuata, previo confronto con le parti sociali, al termine del triennio di vigenza contrattuale. Entro il primo anno del triennio successivo sarà erogata l’eventuale differenza.
- Viene confermato il ruolo della contrattazione decentrata, incrementandone la funzione di collegamento tra aumenti salariali e raggiungimento degli obiettivi di produttività, qualità, efficacia.
- Il contratto di secondo livello avrà durata triennale e riguarderà materie non trattate in altri livelli negoziali.
- I contenuti economici di natura variabile dovranno essere calcolati con riferimento ai risultati conseguiti. A tal fine sarà considerato l’esito della valutazione della “performance” effettuata dall’organismo indipendente in via di istituzione in tutte le amministrazioni in applicazione dell’art. 4 della legge 15/2009. Il testo completo dell’intesa è disponibile sul nostro sito www.uilpa.it nella sezione relativa agli accordi.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Chiarimenti della funzione pubblica sulle fasce di reperibilità Con una nuova circolare esplicativa, la n. 1/2009 in fase di registrazione alla Corte dei Conti, il Ministro della Funzione Pubblica interviene sulla disciplina delle assenze per malattia per correggere alcune problematiche sorte nell’applicazione dell’art. 71 del DL 112, con particolare riferimento all’obbligo per il dipendente in malattia di rispettare le fasce di reperibilità.

In particolare si ribadisce che l’amministrazione nel disporre la visita fiscale di controllo deve tener conto, con riferimento alle esigenze funzionali ed organizzative, della effettiva utilità della visita stessa qualora l’assenza, preventivamente comunicata, sia dovuta all’effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici, a prescindere dalla patologia che determina l’assenza.

Nella stessa circolare viene inoltre affrontato il problema del recupero all’attività lavorativa dei dipendenti affetti da gravi patologie per i quali le amministrazioni potranno prevedere l’utilizzo di particolari modalità flessibili di lavoro come il part-time e il telelavoro.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale

(Salvatore Bosco)

Intesa applicazione Accordo Quadro assetti contrattuali.

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