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La riabilitazione disciplinata dall’art. 17 della L. 7 marzo 1996, n. 108 è rimedio generale, applicabile all’assegno bancario protestato quando il debitore abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un reato di usura subito dal debitore medesimo.
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