La notificazione effettuata a mani di persona che, pur coabitando col destinatario ed avendo con lui un rapporto significativo quale la convivenza di fatto, non rientra tra le “persone di famiglia” di cui all’art. 139 c.p.c. (per tali intendendosi solo i componenti del nucleo familiare in senso stretto e gli altri parenti ed affini, non legati da un rapporto di convivenza stabile, purchè la loro presenza in casa non sia occasionale) non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario e non consente il perfezionamento della notifica, che deve quindi ritenersi nulla.