La Sezione lavoro della S.C., con ordinanza [1] interlocutoria, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per un riesame, da parte delle Sezioni Unite, del principio che consente il rinnovo di notifiche omesse, esteso, nella specie, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il ritardo causato, per negligenza o intenzionalmente, dall’opponente, ricade sull’ingiungente che ha interesse ad una sollecita definizione del giudizio. L’ordinanza interlocutoria invita ad una rimeditazione dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, con le sentenze nn. 6841, 9331 del 1996, e n. 4291 del 2001, onde pervenire all’affermazione, in applicazione del principio della durata ragionevole del processo, che, in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o in appello, non possa essere concesso nuovo termine per l’adempimento. L’ordinanza richiama precedenti applicazioni del principio della durata ragionevole del processo (S.U. n. 761 del 2002; n. 8202 del 2005; n. 11353 del 2004) e ribadisce il principio, affermato, da ultimo, da S.U. n. 4636 del 2007, secondo cui la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all’interprete una sensibilità ed un approccio interpretativo nuovi, sicché ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni concernenti norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il valore sistematico e per l’impatto operativo sulla realizzazione dell’obiettivo costituzionale.