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Esecuzioni Forzate

Chi paga le spese nell’esecuzione forzata? Un calcolo spesso sottostimato dai creditori

📅 16 Agosto 2026✍️ di Gianfranco Piersanti⏱️ 6 min di lettura

Determinare chi sostiene e come si recuperano le spese nell’esecuzione forzata non è un dettaglio amministrativo: è la differenza tra una strategia di recupero crediti sostenibile e un’azione in perdita. La prassi dei tribunali italiani mostra che molti creditori sottostimano oneri fissi e costi variabili, soprattutto quando il patrimonio del debitore è frammentato o di difficile liquidazione. L’autore, con esperienza quindicennale accanto a privati alle prese con sfratti e recuperi in sofferenza, ha osservato che il “conto finale” delle procedure incide spesso tra il 5% e il 20% dell’importo riscosso, con punte superiori nei fascicoli complessi.

Il quadro normativo e il principio di anticipazione

La regola generale è lineare: le spese dell’esecuzione sono anticipate dal creditore procedente e poste a carico del debitore, con rimborso in via preferenziale sul ricavato. Il fondamento giuridico si rintraccia negli articoli del Codice di procedura civile in materia di esecuzione (artt. 474 e seguenti) e, quanto al privilegio delle spese, nell’art. 2770 c.c., che riconosce priorità ai costi di giustizia necessari alla tutela del diritto. In termini pratici, le spese vengono liquidate dal giudice dell’esecuzione e soddisfatte in prededuzione, cioè prima del pagamento dei creditori.

È essenziale distinguere tra: a) spese vive di procedura (notifiche, contributi, pubblicità, trascrizioni), b) compensi professionali (avvocato, custode, delegato, esperto stimatore) determinati secondo i parametri vigenti, c) costi eventuali di liberazione e custodia. I parametri forensi per i compensi dell’avvocato sono stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche, con scaglioni commisurati al valore e alla fase del procedimento.

Voci di spesa: quali contano davvero

Le voci principali si aggregano di solito in cinque cluster, con importi che variano secondo Tribunale, valore del credito e complessità:

  • Iscrizione a ruolo e notifiche: comprende contributo unificato ove dovuto al processo esecutivo, diritti UNEP per la notifica del pignoramento, marche e diritti di copia. L’ordine di grandezza per un fascicolo semplice oscilla da qualche decina a poche centinaia di euro.
  • Pubblicità legale e adempimenti formali: nelle esecuzioni immobiliari, pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche e su eventuali portali autorizzati; costi di trascrizione del pignoramento e successive annotazioni. Si tratta spesso di qualche centinaio di euro, ma può salire con più esperimenti di vendita.
  • Custodia e liberazione: custode giudiziario, spese di apertura forzata, trasloco e deposito beni in caso di esecuzione per rilascio. Queste voci, frequenti quando l’immobile è occupato, sono tra le più sottostimate.
  • Consulenze tecniche e delega: compenso dell’esperto stimatore, del professionista delegato alla vendita, spese di gestione delle visite. L’incidenza cresce con beni di difficile stima o con molte aste deserte.
  • Compensi professionali e accessori: onorario dell’avvocato, IVA e CPA, eventuali spese di assistenza del custode. L’importo dipende da valore e fasi della procedura.

Un aspetto spesso trascurato è la dinamica temporale: più la procedura si prolunga (ad esempio, esperimenti di vendita multipli o adempimenti di liberazione complessi), maggiore è l’incremento della spesa complessiva. La ripetizione degli atti produce “costi ciclici” che erodono il margine del creditore.

Chi paga in concreto: il principio applicato ai casi

Il debitore ne risponde in via definitiva, ma il creditore anticipa. Al momento della distribuzione del ricavato, il giudice imputa in prededuzione le spese di procedura. Due conseguenze pratiche meritano attenzione:

  • Se il ricavato è sufficiente, il creditore si vede rimborsare integralmente le spese anticipate e ottiene il pagamento del credito (interessi e spese legali liquidate comprese) secondo i ranghi.
  • Se il ricavato è insufficiente o nullo, le spese non rimborsate restano a carico del creditore anticipante. È possibile azionarle in separata sede contro il debitore, ma l’efficacia dipende dalla capienza residua e dalla tracciabilità dei beni aggredibili.

Nelle esecuzioni immobiliari, talune spese di conservazione e gestione maturate dopo il pignoramento (ad esempio, spese condominiali essenziali o utenze minime necessarie alle visite) possono essere trattate come spese della procedura e soddisfatte in prededuzione, se ritenute dal giudice indispensabili alla fruttuosità della vendita.

Range di costo per tipologia di pignoramento

I valori seguenti sono indicativi e riflettono esperienze ricorrenti in fori di medie dimensioni. Non sostituiscono i conteggi di un professionista sul singolo fascicolo.

Tipologia Voci prevalenti Range costi vivi Note operative
Presso terzi (stipendio/conti) Notifiche UNEP, iscrizione, udienza di assegnazione €150–€600 Costi contenuti; pagamento rateale via trattenute
Mobiliare presso il debitore Ufficiale giudiziario, eventuale custodia beni €200–€900 Rischio infruttuosità alto se beni di scarso valore
Immobiliare Trascrizione, stima, pubblicità, delega, custodia €1.500–€6.000 Variabilità elevata con occupazione e aste deserte

Tre casi ricorrenti della prassi

1) Pignoramento dello stipendio. In un fascicolo su credito da canoni non pagati pari a €12.800, il pignoramento presso terzi ha comportato spese vive per circa €320 (notifiche e iscrizione), compensi legali parametrati nello scaglione di riferimento e un’udienza di assegnazione senza complessità. L’azienda ha trattenuto il quinto per 24 mesi; le spese sono state rimborsate a monte con l’ordinanza di assegnazione. Esito frequente: costo sotto controllo e recupero lineare.

2) Immobiliare con immobile occupato. In un’esecuzione su appartamento da €140.000 stimati, l’assenza di collaborazione dell’occupante ha generato: custodia, tentativi di liberazione, piccole manutenzioni urgenti per sicurezza visite, due esperimenti di vendita deserti prima della terza aggiudicazione. Le spese di procedura hanno superato i €5.000 tra pubblicità, perizia e delega, cui si sono aggiunti compensi e IVA. La prededuzione ha permesso il recupero, ma il tempo (18 mesi) e le aste andate a vuoto hanno ridotto il netto distribuibile ai creditori chirografari.

3) Mobiliare infruttuoso. Pignoramento presso l’abitazione del debitore con esito negativo per assenza di beni di valore commerciale. Le spese di accesso e di redazione verbale, sommate ai costi professionali minimi, non sono state recuperate per mancanza di ricavato. Il creditore ha maturato un titolo per le spese, ma la successiva aggressione patrimoniale si è rivelata impraticabile. Caso tipico in cui la valutazione preventiva avrebbe suggerito un pignoramento presso terzi.

Come stimare e ridurre l’esposizione

  • Screening patrimoniale preliminare: verifiche su rapporti di lavoro, conti, veicoli, immobili gravati, precedenti esecuzioni. Minimizza i tentativi a bassa probabilità.
  • Scelta dello strumento: presso terzi quando possibile; mobiliare solo se beni di pronta liquidazione; immobiliare se valore/stato dell’immobile giustificano costi e tempi.
  • Piano spese per fasi: preventivo scritto che distingua spese vive, compensi e costi eventuali (liberazione, custodia). Aggiornamento a ogni snodo processuale.
  • Intervento in procedure esistenti: se un altro creditore ha già attivato l’immobiliare, l’intervento riduce anticipi e condivide costi comuni.
  • Gestione tempi di vendita: monitoraggio degli esperimenti d’asta, valutazione della riduzione prezzo, richiesta di misure organizzative per aumentare la partecipazione.
  • Nota spese curata: allegare documentazione completa per la liquidazione e la prededuzione; precisione contabile accelera il rimborso.

Errori ricorrenti dei creditori

  • Sottostimare i costi di pubblicità e perizia nell’immobiliare, specie se servono più aste.
  • Trascurare la variabile “occupazione”: liberazione e custodia incidono sensibilmente.
  • Avviare mobiliari su nuclei a bassa capienza, dove l’ufficiale giudiziario constata solo beni di scarso valore.
  • Confondere spese legali con spese vive: entrambe sono rimborsabili in prededuzione, ma seguono regole e documentazione diverse.
  • Non programmare un punto di uscita: dopo n aste deserte, valutare rinuncia o strategie alternative.

Domande chiave prima di procedere

  • Qual è la probabilità tecnica di rinvenire redditi pignorabili o beni liquidi?
  • Il verosimile ricavato di vendita copre spese vive, onorari e capitale con interessi?
  • Quante fasi e atti ripetitivi saranno necessari e con quali costi ciclici?
  • Il tribunale competente ha carichi o tempi che aumentano il rischio di slittamento?

In sintesi, il debitore è tenuto a rimborsare le spese e il creditore le recupera con priorità sul ricavato. Tuttavia, il rischio di anticipo e l’alea di realizzo impongono un approccio tecnico-finanziario alla procedura. La maturità del piano spese, l’accuratezza della nota e la corretta scelta dello strumento esecutivo fanno, spesso, la differenza tra il mero esercizio di un diritto e il suo effettivo incasso.

Gianfranco Piersanti

Dopo essersi occupato per quindici anni di consulenze per privati alle prese con sfratti e recupero crediti, Gianfranco Piersanti si dedica alla divulgazione pratica di normativa su esecuzioni forzate, riportando casi concreti vissuti durante la sua carriera nella mediazione civile.