Ove non venga esibita la ricevuta di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 129, art. 109 la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a provare (...)