Nell’ambito dell’esecuzione forzata per rilascio di immobili, i provvedimenti adottati dal giudice ai sensi dell’art. 609 cod. proc. civ. non sono propriamente funzionali al rilascio, ma solo ad assicurare la custodia di beni che non costituiscono oggetto dell’esecuzione forzata, e sono, dunque, rivolti a superare contingenti e temporanee difficoltà attinenti all’esecuzione del rilascio stesso senza poterlo impedire, con la conseguenza che essi non risolvono, di norma, questioni relative (...)