L’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. (che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69) può essere applicato anche in sede di ottemperanza alle sentenze di condanna pecuniaria della P.A. Anche con la sentenza di (...)