Anche anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, era da ritenere necessaria, per gli atti amministrativi a contenuto discrezionale destinati ad incidere su situazioni giuridiche soggettive e, in particolare, per gli atti sanzionatori volti a ripristinare la legalità violata dal comportamento del privato, una puntuale, adeguata, chiara ed esauriente motivazione che, con riferimento ai parametri della situazione di fatto, recasse (...)