La conservazione dell’anzianità già maturata dal pubblico dipendente è limitata a casi tassativi e, segnatamente, al caso dell’art. 200, T.U. n. 3/1957, di dipendenti trasferiti da uno ad altro ruolo di corrispondente carriera della stessa Amministrazione, ed al caso dell’art. 199 del medesimo T.U. che, del pari, disciplina una forma di trasferimento del dipendente, con il suo consenso, per specifiche esigenze dell’Amministrazione; viceversa, nell’ipotesi di passaggio volontario del dipendente da (...)