E’ legittimo il rigetto di una domanda di trasferimento avanzata ex art. 33, comma 5°, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. da un dipendente pubblico, nel caso in cui difettino le due condizioni necessarie della "continuità" e della "esclusività" dell’assistenza in favore del parente disabile, e, in particolare, ove il dipendente non abbia tempestivamente fornito all’Amministrazione, in sede di presentazione della domanda di trasferimento, idonei elementi di prova in ordine alla oggettiva (...)