Con sentenza del 9 novembre 2000, il Tribunale di Salerno dichiarò P. R. responsabile del reato di ricettazione di un assegno bancario e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo condannò alla pena di due anni di reclusione e di lire 1.000.000 di multa. Avverso tale provvedimento l’imputato propose impugnazione, e la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 ottobre 2002, in parziale accoglimento del gravame dichiarò le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e rideterminò la pena in un anno e quattro mesi di reclusione e 500 euro di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: a) violazione dell’articolo 159 c.p.p.; il ricorrente assume che il decreto di irreperibilità emesso da pubblico ministero sarebbe nullo per la mancanza del tentativo di notifica nelle forme di cui all’articolo 157 c.p.p., e per la mancanza di complete ricerche nei luoghi indicati nell’articolo 159 dello stesso codice. b) Violazione dell’articolo 647 C.P.; inoltre, secondo il ricorrente i giudici del merito avrebbero errato a ritenere che il P. si fosse reso responsabile di ricettazione e non di appropriazione di cosa smarrita.