Con l’unico motivo di impugnazione il Ministero delle Finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.30, terzo comma lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 67, secondo comma, del D.P.R. n. 917/1986, nonché l’insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia. Secondo l’Amministrazione ricorrente la Commissione Tributaria Centrale avrebbe ammesso il rimborso dell’eccedenza IVA riportata nella denunzia del 1991 in base alla considerazione che il bene acquistato avrebbe potuto acquisire, anche in un momento futuro, carattere di strumentalità per l’impresa. La ricorrente argomenta che in questo modo si sarebbe confuso il concetto di bene strumentale con quello diverso di bene ammortizzabile. Il concetto di bene ammortizzabile era, invece, più ristretto rispetto a quello di bene strumentale.