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Camera dei Deputati - 4-07638 – Interrogazione sulla sospensione dell’ esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

03.12.2020
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Camera dei Deputati - 4-07638 – Interrogazione sulla sospensione dell’ esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

Camera dei Deputati - 4-07638 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 25 novembre 2020.
—  Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto che «l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020»; la disposizione non rinvia ad una precisa norma e quindi si intende destinata ad applicarsi alla generalità dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche in ragione delle evidenti finalità connesse con le misure di contrasto all’epidemia da Covid-19 e le difficoltà contingenti di famiglie e imprese; tra i provvedimenti di rilascio degli immobili vi è anche quello disciplinato dall’articolo 560 del codice di procedura civile che prevede che il giudice possa disporre «la liberazione dell’immobile pignorato per [il debitore] ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare»; a titolo di esempio, il dossier elaborato dai Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con riguardo all’Atto Senato 1766 commenta la norma precisando che essa si riferisce anche «alle procedure di esecuzione dello sfratto» di cui all’articolo 657 del codice di procedura civile;  secondo il legislatore, quindi, non rileva la natura del provvedimento di rilascio degli immobili, né se esso è contenuto nelle disposizioni sulla procedura civile; nonostante la lettura del comma 6 dell’articolo 103 di cui sopra risulti confermare questa interpretazione, l’applicazione del medesimo comma non risulta all’interrogante uniforme su tutto il territorio nazionale –: se il Ministro intenda adottare iniziative per chiarire, per una omogenea applicazione a livello nazionale della norma, che l’articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, si applica anche alle procedure di cui agli articoli 560 e 657 del codice di procedura civile.(4-07638)

La risposta del Ministro

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