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Giurisprudenza
CIVILE
Corte di Cassazione

L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori continua ad applicarsi ai pubblici dipendenti

16.09.2016
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L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori continua ad applicarsi ai pubblici dipendenti

Con la sentenza n. 376 del 2015, la Corte d’appello di Torino rigettava il reclamo proposto al sensi dell’art. 1 comma 58 della L.n. 92 del 2012 da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato l’illegittimità (per difetto di giusta causa e giustificato motivo, trattandosi di violazione non reiterata degli obblighi di comportamento) del licenziamento intimatole in data 2/12/2013 dall’omissis per non avere provveduto, nel corso di un’assenza per malattia al rientro da un periodo di comando presso la (omissis) a comunicare il proprio domicilio presso il ’ Comune d (omissis) La Corte d’appello esaminava la fattispecie ai soli fini di individuare la fattispecie sanzionatoria applicabile, unica questione oggetto del giudizio dì secondo grado. Rilevava quindi che la condotta costituente l’addebito disciplinare era stata integrata nei suo profilo oggettivo e soggettivo e non era punita dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa, sicché non ravvisava i presupposti per l’applicazione della tutela reale disciplinata dal IV comma dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970 nella formulazione introdotta dalla L. n. 92 del 2012, invocata dalla ricorrente, e confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato (omissis) a corrispondere alla (omissis) un’indennità commisurata a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione del V comma della norma richiamata. Per la cassazione delia sentenza (omissis) ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso (omissis)

CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – sentenza 13 settembre 2016* (sulla perdurante vigenza nel campo del pubblico impiego della disciplina prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, pur a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012).

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