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Decreto legge n. 59/16

13.05.2016
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Decreto legge n. 59/16

Questa Associazione, da sempre maggiormente rappresentativa degli Ufficiali Giudiziari (attuali Funzionari UNEP) ha letto, con sconcerto, dell’ennesimo scippo perpetrato ai danni della Categoria con l’entrata in vigore del decreto legge 59/16. La norma si applica agli ordini di liberazione disposti una volta decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 59/16. L’art. 559 c.p.c., in tema di espropriazione forzata immobiliare, prevede la facoltà del Giudice dell’Esecuzione di nominare un Custode dei beni immobili pignorati, attribuendone i compiti. L’articolo 4, comma 1) lettera d) del D.L. 59/16 - recante "Disposizioni in materia espropriazione forzata" - ha previsto la sostituzione del quarto comma dell’all’articolo 560 con il seguente: "Il provvedimento e’ attuato dal custode secondo le disposizioni del Giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68." Il comma quarto si lega al precedente comma 3 ed esclude pertanto l’Ufficiale Giudiziario dall’attività di liberazione dell’immobile, affidandone in esclusiva i compiti al Custode Giudiziario. In base al comma 4 dell’art. 4, comma del D.L. 59/16 "La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." L’attuale procedura esecutiva per la consegna o rilascio dell’immobile, prevista dagli articoli da 605 a 611 c.p.c. prevede l’intervento di un soggetto pubblico,super partes, che svolge in maniera professionale un’attività delicata e, spesso, pericolosa: l’Ufficiale Giudiziario (funzionario unep dal CCNLI 29/07/2010). L’intervento dell’Ufficiale Giudiziario è molto importante nella fase esecutiva dell’esecuzione forzata che porta al rilascio dell’immobile. Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo, del precetto e del preavviso si reca nel luogo ove si trova l’immobile oggetto di rilascio, per dar corso all’esecuzione. Rientra nei poteri e doveri dell’Ufficiale Giudiziario, ai sensi degli articoli 608 e 513 c.p.c., aprire porte, ripostigli e recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione. Per svolgere il proprio compito l’Ufficiale Giudiziario può chiedere l’intervento della Forza Pubblica e chiedere l’assistenza di ausiliari (ad esempio il fabbro), previa autorizzazione del G.E. . Normalmente, in queste attività, il Custode Giudiziario assisteva alle operazioni e, una volta ottenuto il rilascio dell’immobile, veniva immesso nel possesso dall’Ufficiale Giudiziario. La conoscenza del ruolo, formatasi anche con anni ed anni di esperienza, aiutava l’Ufficiale Giudiziario a comprendere il comportamento più giusto da tenere a seconda della situazione che si trovava a fronteggiare, specie in presenza di persone o cose. Il recente Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59 recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 3-5-2016 ha introdotto importanti modifiche alla procedura di liberazione dell’immobile soggetto ad esecuzione immobiliare, come descritto in corsivo. Considerando i sessanta giorni a disposizione del Parlamento per la conversione in legge del decreto, i tempi tecnici necessari alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la necessità di far decorrere ulteriori 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è ragionevole dedurre che le prime liberazioni effettuate dai Custodi senza l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario non verranno avviate prima di settembre 2016. In considerazione dell’iter parlamentare che deve svolgere il decreto legge, si ritiene utile svolgere le seguenti considerazioni: • una procedura esecutiva immobiliare può avere successo solo se i possibili acquirenti riescono ad avere certezza dei tempi necessari per entrare in possesso del bene acquistato; • la delicatezza dei compiti assegnati al Custode Giudiziario comporta le necessità di studio e specializzazione, utili al fine della formazione dell’esperienza indispensabile al miglior svolgimento dell’incarico; • il ruolo dell’Ufficiale Giudiziario è necessario e garantisce la terzietà nella fase della liberazione dell’immobile con costi assolutamente politici Anche per evitare il ripetersi di recenti , tragici e ripetuti fatti di cronaca, questa Associazione chiede al Ministro una rivisitazione della norma da convertirsi in legge che restituisca all’Ufficiale Giudiziario il suo ruolo centrale nell’espropriazione, a garanzia della piena legalità. Augurandoci che il Suo mandato non passi alla storia per quello che ha sancito la fine dell’attività professionale dell’Ufficiale Giudiziario e dell’esternalizzazione del servizio, attendiamo riscontri. Duole, ancora una volta, evidenziare come quello che si faceva chiamare Andrea nelle sedi del PD quando ne era responsabile per la giustizia e dichiarava di essere sempre a disposizione dei Lavoratori non dia mai riscontro alle missive di chi li rappresenta.


Il Segretario Generale

nino laganà

Prot. 27/2016

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