Con la sentenza numero 5574/2016, depositata il 22 marzo (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore che, del totale dei permessi retribuiti concessigli ex lege 104, ne aveva utilizzati solo il 17,5% per assistere effettivamente il parente disabile.
Tale condotta, per i giudici, non solo rappresenta un’evidente irregolarità sia in termini di durata della permanenza sia in termini di fascia oraria, ma costituisce una vera e propria violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro, idonea a legittimare il recesso del datore di lavoro dal rapporto.
Già la Corte territoriale, del resto, aveva ritenuto che l’utilizzazione dei permessi mensili per scopi estranei a quelli per i quali gli stessi erano stati concessi rappresenta un comportamento grave e tale da far perdere al datore di lavoro la fiducia nei successivi adempimenti. Un comportamento idoneo, insomma, a giustificare il recesso per giusta causa.
Per il lavoratore, quindi, non c’è nulla da fare: il licenziamento intimatogli è pienamente legittimo.