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Linee guida - Infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali.

23.12.2014
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Linee guida - Infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali.

Come noto, l’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […].

L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Ciò premesso, occorre rilevare che, anche dopo l’entrata in vigore della norma che disciplina l’infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali continua a suscitare perplessità in fase di applicazione. ... ... ...

Circolare n. 62 - Roma, 18.12.2014

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