Deve ritenersi che, ove la prima notifica del ricorso abbia avuto esito negativo per fatto non imputabile al richiedente, ma per un errore dell’Ufficiale giudiziario, il richiedente la notifica abbia l’onere di richiedere all’Ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (nella specie l’Ufficiale giudiziario, pur in presenza di una istanza di notifica che recava correttamente tutti gli elementi identificativi della parte controinteressata co-destinataria con l’ASL della notifica stessa, aveva spedito il plico per la notifica a mezzo del servizio postale non alla controinteressata medesima, ma all’ASL già raggiunta dalla notifica) (1).