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Giurisprudenza
CIVILE
Corte di Cassazione

Sciopero delle mansioni

13.12.2014
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Sciopero delle mansioni

In tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono di per sé illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta (1). In sostanza, si è al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. È il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo dalla giurisprudenza (2).

CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 5 dicembre 2014* (sulla sanzionabilità in sede disciplinare del rifiuto di un dipendente di svolgere uno o più tra i compiti che è tenuto ad eseguire, anche in sostituzione di un collega assente - c.d. sciopero delle mansioni).

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