La Corte d’appello di Milano si pronunciava in primo luogo sull’istanza avanzata dalla condannata ai sensi dell’art. 175 c.p.p. di restituzione nel termine per impugnare e la rigettava per una serie di ragioni. Rilevava che la sentenza contumaciale era stata notificata ai sensi dell’art. 161 c.p.p. al difensore d’ufficio dopo che la notifica al domicilio eletto non era andata a buon fine perché non era stata reperita e sul punto rigettava l’eccezione di nullità della notifica fondata sul fatto che l’ufficiale giudiziario non aveva provveduto all’affissione dell’avviso nella casa comunale in quanto la norma non