In materia di trattamento di dati personali da parte di una P.A., per l’accertamento di responsabilità disciplinari nell’ambito di un rapporto di lavoro, l’espressa inclusione della finalità d’interesse pubblico non è di per sé sufficiente ad escludere la necessità del consenso e dell’autorizzazione, occorrendo a tal fine anche l’indicazione dei tipi di dati sensibili che possono essere trattati e delle operazioni eseguibili sugli stessi, da parte dello stesso soggetto pubblico o, su sua richiesta, della Auto-rità garante. Infatti, la particolare natura dei dati sensibili, e se-gnatamente di quelli riguardanti la salute e la vita sessuale delle persone (che ap-partengono alla categoria dei dati c.d. supersensibili, i quali investono la parte più intima della persona, nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate), esige, in ragione dei valori costituzionali posti a loro presidio (artt. 2 e 3 Cost.), una protezione rafforzata, la quale trova espressione anche nelle garanzie previste per il trattamento effettuato dai soggetti pubblici, che può quindi aver luogo soltanto nel rispetto del modulo procedimentale previsto dalla legge (1) (fattispecie riguardante il trattamento di dati sensibili di una dipendente di una Amministrazione provinciale, in occasione della irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione per aver inserito su siti internet per escort annunci contenenti l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento, con evidente danno all’immagine della Provincia stessa).