E’ illegitima la sentenza che ha disapplicato il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni inflitto dal Ministero delle Finanze ad un proprio dipendente per avere ricevuto in omaggio, in due distinte occasioni, dei regali (nella specie (nella specie si trattava del direttore tributario in servizio presso l’Ufficio delle Entrate, che aveva ricevuto in regalo due maglioni del valore di circa L. 70.000 ciascuno presso lo spaccio della Brunelle Cucinelli s.p.a.). Invero, l’art. 23, lett. m) del CCNL del comparto Ministeri del 1995 fra i doveri del dipendente recita “non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa“; d’altra parte il divieto previsto dall’art. 23, lett. m) del comparto Ministeri del 1995, di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, non integra la previsione, più limitativa, di cui al decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, ma prevale su di esso quale fonte sovraordinata e successiva.