Il diritto alla ragionevole durata del processo ha trovato per la prima volta [1], esplicita menzione [2] nell’art. 6, paragrafo 1 [3], della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo [4] e delle libertà fondamentali [5] (appresso denominata Convenzione o Cedu) con la particolare caratteristica che il diritto, in base agli artt. 13, 34 e 35 della Convenzione [6], è direttamente azionabile dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo [7] (appresso denominata Corte europea), organo preposto alla tutela ed all’interpretazione dei diritti sanciti nella Convenzione.