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Vademecum per la notifica Pec.

30.11.2013
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Vademecum per la notifica Pec.

Solo la ricevuta completa di avvenuta consegna della Pec prova che la notifica è andata a buon fine. Bisogna produrre in giudizio la stampa dell’atto con la relata ed i certificati di firma digitale del notificante e del gestore.

Sulle notifiche via Pec arriva una sorta di “vademecum” con la sentenza 1756/13, pubblicata dal Tar Campania il quale precisa che per tutto ciò che riguarda le notifiche nel processo amministrativo bisogna rinviare al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile. Per verificare che effettivamente la notifica dell’atto via posta elettronica certificata sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la Pec è conforme a quello depositato in formato cartaceo, l’avvocato notificante deve dunque produrre in giudizio la cosiddetta ricevuta completa di avvenuta consegna della Pec, in modo da produrre con l’intero atto notificato e non soltanto un suo estratto. E’ inoltre necessario che l’avvocato produca: la stampa dell’atto notificato con la relata. Deve escludersi che l’avvocato notificante possa produrre in giudizio la Pec con ricevuta breve che non restituisce l’intero allegato (cioè l’intero atto con firma digitale), ma solo un suo estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la Pec dell’atto notificato. L’articolo 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (Pct) parla chiaro: la notifica si effettua "anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo"; a tal fine l’avvocato "trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale". Il difensore, quindi, appone la sua firma digitale e procede alla notifica tramite Pec, certificando nella “relata” di spedire una copia conforme. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile. Risulta proposto dall’amministratore delegato di una società, il quale non risulta iscritto all’albo degli avvocati e come tale destinatario delle norme di favore per le notificazioni.

N. 01756/2013 - REG.PROV.COLL. N. 05762/2012 REG.RIC. - Tribunale Amministrativo RTegionale della Campania (Sezione Sesta)

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