Lo ha deciso la Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2013, depositata ieri in cancelleria. La Consulta ha bocciato la norma della legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 51 della legge n.220/2010) che bloccava il recupero dei crediti da parte delle imprese negli enti sottoposti ai piani di rientro.
Il motivo? Una misura come quella impugnata che di fatto svuota di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un debitore può essere giustificata, dice la Corte, solo da «particolari esigenze transitorie».
Secondo i giudici delle leggi, norme di questo tipo devono avere un orizzonte temporale ristretto e per di più «essere controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che garantiscano, anche per via extragiudiziale, la realizzazione dei diritti».