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Esazione dell’imposta di bollo per le specifiche contabili pagate agli Uffici NEP

10.06.2013
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Esazione dell’imposta di bollo per le specifiche contabili pagate agli Uffici NEP

Al Presidente del Tribunale di IVREA

Rif. Prot. n. 452 del 30.04.2013

E, p.c. Al Presidente della Corte di Appello TORINO

All’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ROMA


Prot. VI-DOG/488/03-1/2013/CA

Oggetto: Ufficio NEP di Ivrea – Esazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 per le specifiche contabili pagate agli Uffici NEP, di importo superiore alla somma di € 77,47 – Risposta al quesito.

Con riferimento al quesito posto dal dirigente dell’Ufficio NEP di Ivrea, sulla materia in oggetto, si rileva che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine sugli atti ed i documenti, se formati nello Stato, indicati nella parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal riguardo, l’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. n. 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 1,81 “per ogni esemplare” in relazione a “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all’art. 13 della menzionata tariffa, l’imposta è dovuta anche per “Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000 (allo stato, € 77,47): per ogni esemplare”.

Tra i documenti richiamati nella nota 2, è possibile annoverare anche le specifiche contabili apposte sugli atti formati dagli Uffici NEP per l’assolvimento di notificazioni ed esecuzioni richieste dall’utenza, quando la somma corrisposta per la prestazione supera l’importo di € 77,47, e ciò in quanto tali atti sono di parte, non possono ritenersi giudiziari e pertanto essere soggetti all’esenzione, considerando che l’imposta di bollo non è più prevista con l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).

Si prega di portare a conoscenza del dirigente del locale Ufficio NEP il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nell’espletamento degli adempimenti di competenza.

Roma, 5 giugno 2013


IL DIRETTORE GENERALE

Prot. VI-DOG/488/03-1/2013/CA

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