LISUG

Lisug, Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari

Sei in

News

Comunicazioni di cancelleria: vanno effettuate all’avvocato via pec

02.06.2013
Invia questo articolo via email segnala ad un amico

Comunicazioni di cancelleria: vanno effettuate all’avvocato via pec

Il Tribunale di Milano con l’ordinanza 10 aprile 2013 affronta l’ormai frequente problematica delle comunicazioni telematiche di cancelleria che, in considerazione dell’ormai babele legislativa creatasi e delle continue difficoltà relative all’uso dello strumento informatico, finiscono per essere spesso eluse o contestate.

Nel caso di specie nonostante il procuratore della parte avesse comunicato in citazione al momento della costituzione la sua pec comunicata all’ordine degli avvocati di Agrigento, l’ordinanza veniva comunicata dalla cancelleria al legale domiciliatario presso il punto informativo del tribunale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e successive modifiche. Non ricevendo, quindi, la notifica via pec l’avvocato della parte non si era presentato in udienza omettendo di citare i suoi testimoni. Naturalmente il legale contestando l’irrituale comunicazione di cancelleria chiede di essere rimesso in termini per l’assunzione dei testimoni.

L’organo giudicante esaminando la normativa applicabile nel caso di specie (artt. 125 co. 1, 136 co. 2, 170 e 176 co. 2 c.p.c. e art. 51 co 1 e 2 D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 e succ. modifiche, nonché D.M. 26 maggio 2009, n. 57) che stabilisce che le comunicazioni di cancelleria delle ordinanze pronunciate fuori udienza si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio ordine, non può fare a meno di concludere per l’invalidità della comunicazione di cancelleria e quindi per la revoca dell’ordinanza comunicata irritualmente.

In particolare il Tribunale di Milano nel giustificare la propria decisione conforme tra l’altro a consolidata giurisprudenza di legittimità (v. sent. Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 10143/2012) chiarisce che l’art. 136 co. 2 c.p.c., individua come modalità di esecuzione della comunicazione di cancelleria la consegna a mani del biglietto al destinatario ovvero la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata e che l’avvocato domiciliatario non è il procuratore costituito per la parte processuale, ma è solo il legale presso il quale il procuratore della parte ha eletto domicilio ex art. 82 RD n. 37/1934.

Nel caso di specie, quindi, attestato che la parte si sia costituita con procuratore che abbia regolarmente comunicato la sua pec ai sensi dell’art. 125 co. 1 c.p.c., devono ritenersi prevalenti le disposizioni del codice di rito e del D.L. 112/2008, che stabiliscono che le comunicazioni si effettuano al procuratore della parte tramite posta elettronica certificata

Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013

65.1 Kb