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Mantenimento e affidamento dei figli: provvedimenti sempre esecutivi

21.05.2013
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Mantenimento e affidamento dei figli: provvedimenti sempre esecutivi

La giurisprudenza della Corte di Cassazione compie un importante passo interpretativo e colma delle lacune che non giustificavano una diversa disciplina processuale all’interno della stessa materia. Si parla dei provvedimenti che incidono sulle condizioni di separazione e di divorzio relativi all’affidamento e il mantenimento dei figli e del coniuge. Il problema riguarda l’esecutività dei suddetti provvedimenti che scaturiscono da tipi di giudizi diversi e hanno forme diverse ma tutelano gli stessi diritti. Il caso che è stato esaminato dalla Suprema Corte riguarda un provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, disciplinato dall’art. 9 comma 1 della legge n. 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987. La norma prevede la possibilità di chiedere, qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio riguardanti l’affidamento dei figli e la misura del mantenimento del coniuge e dei figli. Sull’istanza decide il tribunale in camera di consiglio. Il che significa che il legislatore ha voluto che lo svolgimento del giudizio fosse assoggettato alle norme sul rito camerale il cui provvedimento finale è il decreto motivato. Nel caso di specie, sul decreto emesso a modifica delle condizioni di divorzio, era stato proposto reclamo, ma nel frattempo il coniuge aveva iniziato l’azione esecutiva per il recupero delle somme dovute per il mantenimento. In sede di opposizione all’esecuzione, il coniuge opponente aveva rilevato che il provvedimento reclamato non costituiva titolo esecutivo poiché per legge privo della provvisoria esecutività. Infatti, l’art. 741 c.p.c. dice che i provvedimenti camerali acquistano efficacia quando sono decorsi i termini senza che sia stato posto reclamo. Da ciò si ricava che non è attribuita ai decreti camerali un’immediata efficacia esecutiva.

Cassazione civile , SS.UU, sentenza 26.04.2013 n° 10064 (Giuseppina Vassallo)

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